Società quotate, definitive le norme di comportamento del collegio sindacale

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Sono state approvate definitivamente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale delle società quotate.

Nei mesi scorsi il documento contenente 52 principi per i sindaci delle società quotate era stato posto in pubblica consultazione. Il 15 aprile 2015, la versione finale diviene ufficiale, anche se è previsto un periodo transitorio per consentire ai controllori delle suddette società di applicare le nuove regole correttamente: le nuove norme, infatti, troveranno applicazione solo a partire dal 30 settembre 2015.

Tra i principi di maggiore interesse quelli riguardanti la composizione del collegio sindacale, le comunicazioni di irregolarità da fare alla Consob, le quote rosa e il rispetto dei codici di comportamento eventualmente adottati dalle società.

Le nuove norme

È previsto, riguardo alla composizione del collegio sindacale, che il numero dei componenti come pure il criterio di riparto tra i generi sia stabilito nell’atto costitutivo.

Il collegio sindacale gode di piena autonomia organizzativa e la funzione di coordinamento spetta al suo presidente.

Nelle società molto complesse oppure di rilevanti dimensioni, il collegio dovrebbe essere formato da cinque membri effettivi e da tre membri supplenti; la valutazione potrebbe avvenire da chiunque sia interessato alla società, oltre che dallo stesso collegio sindacale in sede di valutazione della propria composizione.

La lista dei candidati sindaci deve essere accompagnata da una nota informativa, nella quale deve essere ben specificato l’impegno richiesto ai sindaci per ciò che riguarda l’attività di vigilanza e la partecipazione alle riunioni degli organi di governance e dei comitati.

Per quanto riguarda le quote rosa, particolare attenzione viene data alle regole statutarie finalizzate al rispetto della norma: al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo dei componenti effettivi del collegio. In caso di inosservanza, la Consob potrà inoltrare una diffida alla società, che dovrà adeguarsi entro 4 mesi, pena la decadenza della carica dei componenti, oppure si andrà incontro ad una sanzione che può variare tra i 20 mila e i 200 mila euro.

Non costituisce causa di impedimento all’assunzione della carica di sindaco l’aver svolto nei due anni precedenti la funzione di amministratore, sindaco o dirigente, per un periodo non inferiore a 18 mesi, in imprese in fallimento oppure assoggettate ad analoghe procedure concorsuali.
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