Solo l'iscritto all'albo può autenticare la firma del mandato

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Con sentenza n. 27440 depositata lo scorso 13 luglio 2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un aspirante avvocato avverso la decisione di condanna impartitagli dalla Corte d'appello di Napoli per abusivo esercizio della professione in quanto lo stesso, superato l'esame di stato ma prima di essere iscritto nel relativo albo professionale, aveva prestato assistenza legale ad un cliente nell'ambito di una procedura di riparazione per ingiusta detenzione.

Per la Corte, l'iscrizione all'albo professionale è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione. Nella specie, poiché l'autenticazione della sottoscrizione del mandato difensivo operata dall'imputato era da considerare atto tipico della professione forense la stessa, in quanto tale, era da ritenersi riservata a chi legittimamente poteva esercitare tale professione.
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