Studio Notariato sul regime fiscale agevolativo della Legge “Dopo di noi”

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Studio Notariato sul regime fiscale agevolativo della Legge “Dopo di noi”

La Legge sul Dopo di noi e la fiscalità degli strumenti di destinazione patrimoniale è il titolo dello studio n. 33-2017/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari del Consiglio nazionale del Notariato il 18 maggio 2017.

Nell’elaborato, è esaminato, in primo luogo, il regime fiscale agevolativo contenuto nella nuova Legge n. 112/2016, cosiddetta, appunto, “Dopo di noi”, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

Le agevolazioni riguardano le imposte sui trasferimenti (donazioni e successioni, registro, ipocatastali) applicabili a trust, vincoli di destinazione ex articolo 2645 ter del Codice civile e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario istituiti, per atto pubblico, in favore di persone con disabilità grave.

Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni

Viene, in primo luogo, ricordata la disposizione di cui all’articolo 6, comma 1 della Legge, ai sensi della quale i “beni e diritti” conferiti in trust, gravati da vincolo di destinazione o destinati a fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Nello studio, vengono, quindi, considerati i diversi possibili sviluppi delle vicende negoziali del patrimonio segregato e dei soggetti interessati.

Così, nell’ipotesi in cui il vincolo di destinazione venga meno con la morte del soggetto disabile, non residuando alcun patrimonio, l’esenzione dal tributo successorio e donativo verrebbe a consolidarsi “perché nessun ulteriore trasferimento si realizza”.

Nel caso, invece, in cui il vincolo di destinazione venga meno con la morte del disabile ma si abbia un patrimonio residuo, attribuito agli stessi disponenti (c.d. retrocessione dei beni), può comunque dirsi che la segregazione patrimoniale abbia raggiunto il risultato promosso dalla norma, posto che il patrimonio è stato messo a disposizione per tutta la vita del disabile senza che si sia verificato “alcun effetto finale di “arricchimento” di terzi soggetti”.

In tale ipotesi, i trasferimenti “godono delle medesime esenzioni” nel tributo successorio e donativo, con applicazione agli atti di retrocessione delle imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa.

E secondo i notai, la medesima soluzione sarebbe applicabile “qualora l’atto istitutivo preveda la devoluzione del residuo in favore di altre persone con disabilità o di trust e fondi speciali già istituiti”, nel rispetto delle ulteriori condizioni legislative.

Per finire, qualora il vincolo di destinazione venga meno con la morte del disabile ed il patrimonio residuo sia attribuito a soggetti diversi dai disponenti, il trasferimento determinerebbe il venir meno delle condizioni di esenzione.

In ogni caso – continua lo studio - trattandosi di un effetto giuridico “derivante dalla medesima fonte negoziale che ha creato il vincolo di destinazione, l’apprezzamento fiscale risulta coerentemente unitario, tanto che il legislatore prevede che l’imposta si applichi sulla base del rapporto personale tra disponente originario e beneficiario finale.”

Questo, con il risultato di una minore, o addirittura nulla, imposizione “in virtù delle franchigie e delle aliquote previste nelle ipotesi di passaggi familiari della ricchezza”.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa

A seguire, viene ricordata l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust, ovvero dei fondi speciali, ovvero dei vincoli di destinazione e i possibili ambiti di rilevanza di tale previsione (articolo 6, comma 6°).

La relativa disposizione – viene rilevato - si riferisce al momento di costituzione del vincolo, in cui i beni ed i diritti oggetto della destinazione sono trasferiti dal disponente al soggetto gestore e completa il quadro agevolativo attraverso l’esclusione dell’imposizione proporzionale per l’eventuale effetto traslativo iniziale.

Inoltre, viene sostenuto come “possibile” un ulteriore ambito di rilevanza del comma sesto della norma, con riferimento alle fattispecie di trasferimento oneroso di beni e diritti successive alla costituzione del patrimonio separato.

Esame rispetto al regime ordinario

Nella seconda parte dello studio, infine, viene eseguita un’analisi delle nuove disposizioni rispetto al regime ordinario applicabile ai negozi destinatori in funzione assistenziale e sulle connesse problematiche ermeneutiche.

Viene valorizzato, in tal modo, il “reale impatto” e il contributo, sistematico ed interpretativo, apportato dalla novella legislativa in oggetto.

 

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