Terzo Settore. Iscrizione al RUNTS di ente con personalità giuridica

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Terzo Settore. Iscrizione al RUNTS di ente con personalità giuridica

Spetta esclusivamente al notaio la verifica delle condizioni per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) dell’ente già in possesso di personalità giuridica.

È quanto indicato dal Consiglio notarile di Milano nel testo di una nuova massima - n. 9 del 23 novembre 2021 - messa a punto dalla Commissione Terzo settore del Consiglio, in tema di verifica delle condizioni per l’iscrizione nel RUNTS per l’ente già titolare di personalità giuridica.

ETS con personalità giuridica, competenza esclusiva dei notai

Con l’avvio dell’operatività del RUNTS – spiegano gli autori della massima – il controllo delle condizioni (compreso il patrimonio minimo) per l’iscrizione dell’ente nel registro è attribuito, in via esclusiva, al notaio che ha verbalizzato la delibera del competente organo di adeguamento dello statuto al Codice del terzo settore (CTS).

Ciò, analogamente a quanto previsto per gli enti di nuova costituzione che intendono acquisire la personalità giuridica.

Ulteriori indicazioni vengono poi fornite per quel che concerne i casi in cui il notaio abbia comunicato di non ritenere sussistenti le condizioni richieste per l’iscrizione nel RUNTS agli amministratori dell’ente e questi abbiano ugualmente presentato domanda di iscrizione.

In tali ipotesi, la relativa verifica spetta all’Ufficio RUNTS, tenuto ad occuparsene in aggiunta al controllo sulla regolarità formale della domanda e della documentazione a questa allegata.

Comunque sia – concludono i notai - è da escludere che l’ente debba effettuare qualche comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie a Prefettura, Regione o Provincia autonoma.

Difatti, alla luce della competenza esclusiva del notaio in ordine a tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) con personalità giuridica – viene spiegato nelle motivazioni della massima – è da ritenere ormai superata, per tali enti, l’esigenza dell’approvazione amministrativa delle modifiche statutarie.

Imprese sociali. Efficacia delle modifiche statutarie

Un’ulteriore massima della Commissione Terzo settore – la n. 10/2021 – è dedicata alla tematica dell’efficacia dell’adeguamento statutario delle imprese sociali non societarie con personalità giuridica.

Lo scritto fornisce indicazioni per i casi in cui il notaio abbia verbalizzato la decisione dell’organo competente di un’associazione riconosciuta o di una fondazione con cui siano state approvate le modifiche statutarie funzionali al conseguimento della qualifica di impresa sociale.

Il notaio – viene precisato - verificata la sussistenza delle condizioni (compreso il patrimonio minimo) richieste dai Decreti legislativi nn. 112/2017 e 117/2017, deve domandare l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, sezione Imprese sociali.

È infatti l’iscrizione nel Registro delle Imprese a determinare l’efficacia delle modifiche statutarie.

Anche in tale contesto, la massima conclude che: “E’ escluso l’onere dell’ente di effettuare alcuna comunicazione o chiedere l’approvazione delle modifiche statutarie all’Autorità preposta alla tenuta del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura, Regione o Provincia autonoma)”.

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