Gestione dei rapporti di lavoro

I voucher alla madre in congedo parentale

17/04/2013

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del Mercato del Lavoro), al fine di sostenere la genitorialità e favorire la ripresa del lavoro per le donne che hanno avuto un figlio, ha previsto l’introduzione di un contributo che permetta di conciliare i tempi di vita e di lavoro della madre lavoratrice. La neo mamma può richiedere al termine del congedo di maternità obbligatoria, per un massimo di sei mesi e fino agli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i c.d. “voucher” al fine di acquistare servizi di baby sitting o, alternativamente, un contributo economico per ricoprire i costi derivanti da strutture pubbliche o servizi privati accreditati, cui affidare il bimbo durante le ore di lavoro. Per divenire operativa, tale novità doveva attendere l’emanazione di un decreto che è stato firmato il 22/12/2012 e pubblicato in G.U. n. 37 solo il 13/2/2013. Il decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Ministro dell’economia) ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia che, contrariamente a quanto si potesse pensare alla lettura della norma, reca con sé non poche complicazioni dovute anche al limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015. Successivamente, a definirne le modalità di accesso al beneficio è intervenuto l’Inps con la circolare n. 48 del 28/3/2013.

Gestione dei rapporti di lavoro

I permessi per malattia figlio

03/04/2013

L’articolo 47 del D.lgs. n. 151/2001 stabilisce che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni non potendo però tale periodo coincidere con il congedo per maternità (obbligatoria). I genitori hanno diritto inoltre ad astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni mentre nei primi tre anni di vita del bambino non vi è limite all’assenza giustificata dalla malattia del figlio. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Gestione dei rapporti di lavoro

I permessi per allattamento

06/03/2013

La disciplina dei permessi per allattamento, contenuta nel D.lgs. n. 151/2001, riconosce alla madre lavoratrice (apprendista, operaia, impiegata, dirigente, lavoratrice agricola a t.d., lavoratrice LSU o APU) e, in presenza di alcuni requisiti, al padre, riposi giornalieri finalizzati alle prime cure del bambino, i c.d. “permessi allattamento”. L’art. 39 del Testo Unico sulla maternità e paternità dispone che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, uno o due periodi di riposo a seconda dell’orario di lavoro svolto, anche cumulabili, durante la giornata. I riposi sono di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. I riposi si riducono di mezz’ora ciascuno se l’azienda dispone di un asilo nido al suo interno o di altra struttura idonea nelle immediate vicinanze. Durata dei riposi: per orario di lavoro pari o superiore a sei ore giornaliere: 2 riposi giornalieri; per orario inferiore alle sei ore giornaliere: un riposo giornaliero; part-time verticale: le ore di riposo spettano in relazione all’orario di lavoro svolto, solo nelle giornate lavorate; part-time misto: nei giorni con orario pari o superiore alle sei ore spettano due ore di riposi giornalieri; nelle giornate con orario inferiore alle sei ore, spetta un solo riposo giornaliero. Adozione o affidamento La madre adottiva o affidataria può beneficiare dei riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (art. 45 D.lgs. 151/2001 come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119) - (circ.INPS n. 91/2003). Figli portatori di handicap Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, i genitori possono optare per le due ore di riposo giornaliero retribuito o per i tre giorni di permesso mensile giornaliero retribuito previsto dall’art. 33, comma 3, legge n. 104/92.

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Il congedo parentale dei collaboratori

31/07/2012

La Finanziaria 2007 (legge 296/2006), all’art. 1, comma 788, ha previsto per la categoria dei c.d. parasubordinati (padri o madri) che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche, la possibilità di usufruire di congedi parentali per un periodo di tre mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino con diritto a percepire un’indennità pari al 30% del reddito già preso a riferimento per l’indennità di maternità. L’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Destinatari: Destinatari del trattamento di maternità sono gli iscritti alla gestione separata e categorie assimilate e titolari di assegno di ricerca), privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2012 il 27,72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS). I lavoratori “parasubordinati”, possono richiedere il congedo parentale a condizione che: siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Anche il padre parasubordinato ha diritto al congedo se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio; affidamento esclusivo del bambino al padre; adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta (in questo caso il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della indennità è quello percepito nei 12 mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore). Si rammenta che in caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (nel qual caso rientrano solo quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età. In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

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Permessi elettorali

18/05/2012

Il diritto ad astenersi dal lavoro per poter partecipare alle operazioni necessarie al funzionamento dei seggi elettorali spetta a qualunque cittadino. La tutela è garantita già a livello costituzionale, quindi il lavoratore non può essere in alcun modo penalizzato, cioè non può subire alcun pregiudizio e/o conseguenza in ambito lavorativo a seguito della scelta di partecipare al procedimento elettorale. Per contro, tuttavia, il diritto riconosciuto al lavoratore dipendente non può comprimere in modo significativo la libera iniziativa economica dell'impresa, anch’essa tutelata dalla carta costituzionale. Le funzioni da svolgere nel seggio elettorale per le quali è riconosciuto il diritto ai permessi sono: presidente di seggio; segretario; scrutatore; rappresentante di lista, di gruppo, di partiti o componenti dei Comitati promotori in caso di referendum.

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