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Prontuario lavoro

La gestione della malattia dei collaboratori

13/05/2014

Aggiornato con: circolare Inps n. 44 del 26/3/2014 - Il comma 788 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto l’estensione ad alcuni soggetti iscritti alla Gestione separata INPS della tutela relativa all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS. Destinatari del trattamento di malattia sono gli iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2014 il 28.72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS). Da gennaio 2012, a seguito di quanto sancito dall’articolo 24, comma 26, del decreto legge n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 23/12/2011, (msg. Inps n. 4143 del 7/3/2012) l’indennità di malattia (oltre al trattamento economico per congedo parentale) è riconosciuta anche ai professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e privi di altra copertura previdenziale, obbligati a versare autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo pieno alla gestione separata, anche se per loro risulta ancora difficoltoso procedere alla richiesta di indennità per mancata ultimazione delle procedure telematiche la cui percentuale di versamento è ancora per il 2014 pari al 27,72%. Rimangono esclusi dalla possibilità di ottenere l’indennità di malattia le così dette “mini-cococo”. Ricompresi nella previsione normativa anche i collaboratori occasionali dal momento in cui sorge per loro l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS al superamento dei 5.000 euro di compenso nell’anno.

I Fondi Sanitari integrativi e le Casse sanitarie

08/05/2014 L’attuale sistema dell’assistenza sanitaria integrativa si basa sulle prestazioni fornite da: Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale; Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. I Fondi integrativi sanitari e le Casse o Enti aventi esclusivamente fine assistenziale sono nati con l’esclusiva finalità di garantire il fabbisogno di prestazioni sanitarie aggiuntive a quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. In alcuni CCNL sussiste l’obbligo per il datore di lavoro del pagamento di una assistenza sanitaria integrativa a quella offerta dal SSN. Tali Casse o Fondi sanitari integrativi, previsti dai CCNL, sono interessati da un’agevolazione fiscale e previdenziale a favore dei lavoratori i quali, in tal caso, devono porre attenzione, nel momento in cui andranno a compilare la propria dichiarazione dei redditi, alle detrazioni ammesse per spese mediche sostenute.

Ravvedimento Operoso imposte

16/04/2014 L’istituto del ravvedimento operoso introdotto dal D.lgs. n. 472/1997, è accessibile a tutti i contribuenti che omettono o effettuano insufficienti versamenti di imposte. In tale evenienza esiste la possibilità di ravvedersi spontaneamente prima di ricevere una richiesta di pagamento maggiorata di sanzioni troppo gravose. Ci si può ravvedere pagando sanzioni inferiori su imposte scaturenti da dichiarazioni annuali, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. L’importo della sanzione varia a seconda del tempo che intercorre tra la scadenza originaria dell’imposta dovuta e la data in cui il versamento doveva essere effettuato.

Registro Infortuni

03/04/2014 Aggiornato con: Interpello Ministero del Lavoro n. 9, del 27/3/2014 - Il registro degli infortuni è un libro obbligatorio in presenza di lavoratori subordinati e soggetti ad essi equiparati per tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del D.lgs. n. 626/1994, abrogato dall’articolo 304 del D.lgs. n. 81/2008. Seppure abrogato, il Ministero del lavoro, con nota del 21/5/2008, e l’INAIL, con nota del 22/5/2008, hanno precisato che fino all’istituzione dello SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), nulla è mutato rispetto a quanto previsto dalla norma del 1994.

Benefici reimpiego lavoratori licenziati

01/04/2014 Aggiornato con: circolare Inps n. 32, del 13/03/2014 - Il beneficio è rivolto ai datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Si tratta dell’assunzione di quei lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della “piccola mobilità” secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, non prorogati dal 2013. Il beneficio spetta in caso di assunzione, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione. L’incentivo spetta anche per l’assunzione del lavoratore che abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 604/1966 come rinovellato dall’articolo 1, comma  40, della legge 92/2012 e smi (msg. Inps n. 20830/2012), e riconosciuto anche in caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel 2013 da un rapporto di lavoro instaurato ante 2013 con lavoratori aventi i requisiti richiesti. A tale finalità è destinata la somma complessiva di ventimilioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 85 e successive modificazioni. Il beneficio è stato introdotto ad opera del Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei conseguenti benefici previsti dagli articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

Contratto di inserimento - individuazione aree e sua abrogazione

27/03/2014

Il contratto di inserimento è rivolto a particolari categorie di lavoratori: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente (legge 104/92), da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Prestazione di indennità una tantum per collaboratori

12/03/2014 Aggiornato con il messaggio Inps n. 2999 del 3/3/2014 - L’indennità una tantum erogata dall’Inps ai collaboratori a progetto spetta ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, assoggettati alla aliquota piena, che nel 2014 è pari dal 28,72% con esclusione dei collaboratori occasionali di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si fa presente che i collaboratori a cui si fa riferimento (art. 61, c. 1, D.Lgs 276/2003) sono, ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, coloro che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, riconducibile a un progetto specifico funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, gestito autonomamente nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. Rimangono quindi fuori dalla possibilità di presentare domanda i titolari di redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del TUIR 917/86, i collaboratori occasionali, i titolari di pensione e tutti coloro che sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Comunicazione lavori usuranti

10/03/2014 Particolari categorie di lavoratori possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Lavoratori all'estero operanti in Paesi extracomunitari: tutele assicurative e previdenziali

06/03/2014 Aggiornato con: circolare Inps n. 8 del 22/01/2014 - Con riguardo al datore di lavoro: ai datori di lavoro che inviano propri dipendenti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Con riguardo al lavoratore: ai cittadini italiani o cittadini di uno degli altri stati membri dell’UE o cittadini extracomunitari, in possesso di un regolare titolo di soggiorno e con rapporto di lavoro subordinato in Italia, inviati per lavoro in un Paese extracomunitario privo di accordi di sicurezza sociale con l'Italia.

La nuova ASpI

25/02/2014 Aggiornato con: legge n. 147/2013 e circolare Inps n. 15 del 29/1/2014 - Istituita dall’articolo 2 della legge n. 92/2012, così come modificata dall’art 1, commi 250-252, del Patto di Stabilità, legge 228/2012, l’ASpI, la nuova Assicurazione per l’Impiego, sostituisce i sussidi di disoccupazione, mentre la Mini Aspi sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Rimane fuori, fino a tutto il 2016, l’indennità di mobilità. L’ASpI apporta una revisione degli strumenti di tutela del reddito, attraverso l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati e l’introduzione di incentivi per le donne e gli over 50.