Prontuario lavoro
La previdenza complementare
26/11/2013 La previdenza complementare ha lo scopo di assicurare, in aggiunta alla pensione garantita dal sistema obbligatorio, un’ulteriore rendita in modo da garantire migliori condizioni di vita ai pensionati ed in particolar modo a coloro che potranno beneficiare in futuro della pensione calcolata con il meno conveniente metodo di calcolo “contributivo”. I contributi versati ad un Fondo di previdenza complementare sono investiti in maniera prudenziale, in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) che producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La scelta di adesione a forme di previdenza complementare (negoziali, aperte o individuali) è volontaria. Il lavoratore è sempre libero di lasciare il proprio TFR presso le casse del datore di lavoro il quale, con una forza lavoro di almeno 50 unità, è obbligato a riversarlo al Fondo di tesoreria dello stato gestito dall’Inps, finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il TFR versato a questo Fondo viene amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito dal datore di lavoro.L’incentivo per le assunzioni di giovani genitori “precari”
14/11/2013 L’incentivo previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, di giovani genitori under 35 precari è rivolto:- alle imprese private;
- alle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006;
- alle società cooperative, anche con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time o part time, di soci lavoratori.
Restano esclusi dall’incentivo tutti gli enti pubblici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile. Sono quindi esclusi, a titolo esemplificativo, i datori di lavoro privati con riferimento alle assunzioni di collaboratori domestici e sembrerebbero parimenti esclusi i professionisti.
Contratto di lavoro intermittente (job on call, lavoro a chiamata)
13/11/2013Aggiornato con decreto occupazione n. 76/2013, convertito con legge n. 99/2013 - Sulla base delle modifiche apportate dalla legge 92/2012 (in vigore dal 18 luglio 2012), il lavoro intermittente è utilizzabile nelle seguenti ipotesi: 1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. E’ dunque rimessa alla contrattazione collettiva sia l'individuazione delle “esigenze" che dei "periodi predeterminati" che giustificano il ricorso all'istituto. Le parti sociali potranno pertanto reintrodurre una disposizione del tutto analoga a quella abrogata che richiamava espressamente le vacanze natalizie, pasquali, estive ecc.; 2) con soggetti di età anagrafica superiore a 55 anni e con soggetti che non abbiano compiuto i 24 anni di età, fermo restando, in tale ultimo caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età; 3) nelle more dell'intervento della contrattazione collettiva, resta ancora valida la disposizione (D.M. 23 ottobre 2004) che legittima il ricorso al lavoro intermittente per l'impiego in una o più delle attività elencate alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, attività che come è noto sono caratterizzate proprio dalla discontinuità del lavoro; questa possibilità rappresenta un'ipotesi "oggettiva" di ricorso al contratto intermittente e quindi prescinde da qualunque requisito anagrafico del lavoratore.
Incentivi over 50 e donne
12/11/2013Aggiornato con: decreti interministeriali del 3/9/2013 - Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012, tutti i datori di lavoro (imprese e professionisti, cooperative di lavoro), con esclusione dei rapporti di lavoro domestici, che assumono a decorrere dall'1/1/2013 lavoratori con almeno cinquant’anni di età disoccupati da oltre dodici mesi, e donne di qualunque età, prive di impiego da almeno sei o ventiquattro mesi, ovvero appartenenti a particolari settori o residenti in determinate aree svantaggiate, possono fruire di una riduzione contributiva del 50% della contribuzione posta a loro carico (Inps e Inail). La riduzione compete anche in caso di trasformazione di contratto a termine già agevolato in contratto a tempo indeterminato, come meglio specificato più avanti.