Alla cancelleria il contributo degli atti

Pubblicato il



La risoluzione n. 242  del 7 settembre 2007 emessa dall’agenzia delle Entrate chiarisce che l’ufficio preposto all’irrogazione della sanzione amministrativa per omesso o parziale pagamento del contributo unificato per gli atti giudiziari è la cancelleria in cui l’atto è depositato. Nella risposta si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia che danno la competenza della riscossione del contributo agli uffici giudiziari.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito