Apprendistato dopo il Job Act e profili sanzionatori

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Le modifiche apportate al Testo Unico dell’apprendistato dall’art. 2, D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, hanno ricadute di rilievo sui profili sanzionatori.

La scomparsa del PFI

La prima riforma da analizzare è relativa alla lett. a) del comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, che richiedeva l’obbligo di forma scritta del contratto, del patto di prova e del Piano Formativo Individuale (PFI) che poteva essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di apprendistato.

Proprio sul PFI erano intervenute di recente anche le Linee Guida sull’apprendistato professionalizzante, che avevano confermato la semplificazione già in vigore dall’1 ottobre 2013, ovvero l’obbligo del Piano esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

L’art. 2, del D.L. n. 34/2014, ha eliminato l’obbligo della forma scritta del Piano Formativo Individuale che, logicamente, vale solo per i contratti di apprendistato stipulati dal 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto.

n.b. - Quindi, per i contratti stipulati fino al 20 marzo 2014, rimane obbligatoria la forma scritta del PFI e l’applicazione del comma 2, art. 7, D.Lgs. n. 167/2011, che punisce il datore di lavoro che viola tale obbligo con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro).

Si ricorda che, al caso di specie è applicabile la diffida obbligatoria ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

Sempre con riferimento al PFI, si evidenzia che il comma 1, art. 7, T.U. dell’apprendistato, prevede che in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. In merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, ha chiarito che in caso di applicazione della suddetta sanzione, il personale ispettivo, oltre ad effettuare le relative comunicazioni all’Istituto, è tenuto ad adottare le sanzioni amministrative legate al “disconoscimento” del rapporto di apprendistato ed alla sua riconduzione a quella che costituisce “la forma comune di rapporto di lavoro”.

Nella stessa circolare ministeriale, è stato specificato che ai fini delle verifiche in questione il personale ispettivo deve considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale, provvedendo sia a verificare la documentazione che “certifica” la formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione.

Orbene, mentre una verifica del genere rimane, allo stato attuale della norma, possibile per i contratti stipulati prima del 21 marzo, per gli altri per i quali il datore di lavoro può scegliere di non mettere per iscritto il Piano Formativo individuale, si presenteranno problemi di non facile superamento.

D’altra parte, nonostante la modifica ad opera del D.L. n. 34/2014 dell’art. 2, comma 1, lett. a), al momento ancora il comma 1 dell’art. 7 prevede che, «qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere».

E’ palese, quindi, che manchi un coordinamento tra i citati articoli che si spera vi sia in sede di conversione del decreto legge perché attualmente, a parere di chi scrive, se il datore dovesse scegliere di non mettere per iscritto il PFI, nulla vieterebbe agli ispettori di fare una verifica alla conclusione del rapporto per accertare che la formazione sia stata effettivamente erogata e, in caso contrario, applicare la sanzione della conversione del contratto e versamento della differenza della contribuzione maggiorata (prevista dalla prima parte del comma 1, art.7), senza dare la possibilità al datore di lavoro di fruire dell’istituto della disposizione, prevista dalla seconda parte del citato comma 1.

La scomparsa della stabilizzazione

Sempre il comma 1, art. 2, del D.L. n. 34/2014, ha abrogato gli oneri di stabilizzazione per i quali si ricorda che la citata circolare ministeriale n. 5/2013 prevedeva che, qualora il personale ispettivo riscontrasse una violazione dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 167/2011, doveva provvedere a trasformare i rapporti di apprendistato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (senza tuttavia applicazione della sanzione di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo).

La “trasformazione” dei rapporti tuttavia, poiché il contratto di apprendistato è già un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato, operativamente poteva e può dare luogo a:

• azioni di recupero contributivo;
• l’impossibilità, da parte del datore di lavoro, di recedere dal rapporto senza giusta causa o giustificato motivo al termine del periodo formativo ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. l), del D.Lgs. n. 167/2011;
• il recupero della differenza della retribuzione applicando l’istituto della diffida accertativa;
• il computo del lavoratore nell’organico aziendale.

Pertanto, alla luce delle modifiche apportate dal Job Act, non essendovi più obblighi di stabilizzazione, va da sé che non vi sono più sanzioni applicabili per la mancata stabilizzazione.

L’apprendistato professionalizzante e la formazione pubblica

La modifica del comma 3, art. 4, D.Lgs. n. 167/2011, dovrebbe incidere sull’apprendistato professionalizzante nel senso che, per il datore di lavoro, dovrebbe essere eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica che diventerebbe, quindi, un elemento discrezionale.

Infatti, nonostante da più parti sia stato sollevato il dubbio che la discrezionalità dell’offerta pubblica si possa riferire alla Regione e non già al datore di lavoro, dalla documentazione per l’esame del Progetto di Legge di conversione, si legge che «andrebbe pertanto chiarito, al fine di evitare dubbi interpretativi, che l’espressione “può essere integrata” (con riferimento all’offerta formativa pubblica) deve intendersi riferita al datore di lavoro, con la conseguenza che questi non potrebbe in alcun modo essere tenuto (anche a fronte di una legislazione regionale che preveda un obbligo in tal senso) ad avvalersi della formazione pubblica regionale».

Una tale modifica non avrebbe alcun effetto rilevante sulla vigilanza e sui profili sanzionatori.

La retribuzione delle ore di formazione

Infine, nessun riflesso avrebbe sui profili sanzionatori anche la disposizione introdotta dall’art. 2, del D.L. n. 34/2014, in forza della quale, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Norme e prassi 

Art. 13, D.Lgs. n. 124/2004
D.Lgs. n. 167 del 14.9.2011
Art. 2, D.L. n. 34 del 20.3.2014
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 5 del 21.1.2013
Linee Guida sull’apprendistato professionalizzante del 20.2.2014
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