Atti di mediazione: esenzione fiscale per l’iscrizione ipotecaria?
Pubblicato il 14 gennaio 2025
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L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su una domanda riguardante il riconoscimento di vantaggi fiscali per la registrazione di un'ipoteca giudiziale a garanzia di un debito accertato mediante accordo di mediazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/2010.
Caso rappresentato
Il contribuente che rivolge alle Entrate fa presente che è addivenuto ad un accordo di mediazione, verbalizzato, in cui si riconosce un credito pecuniario nei suoi confronti da parte di alcuni debitori di suo padre.
L'accordo stabilisce anche le condizioni per il pagamento dell'importo, dato che al momento della firma della mediazione, i debitori non possiedono le risorse finanziarie necessarie per saldare il debito. Inoltre, questi ultimi si obbligano a pagare la somma dovuta nel momento in cui avviene la vendita di un immobile specifico, effettuando il versamento contemporaneamente al trasferimento della proprietà del fabbricato.
Dato che i debitori confermati non hanno la capacità immediata di saldare l'importo specificato nell'accordo, il richiedente prevede di registrare un'ipoteca giudiziale su un immobile di proprietà degli stessi debitori come sicurezza per il proprio credito, avvalendosi del verbale di accordo come documento giuridico per tale registrazione.
Il richiedente desidera sapere se questa registrazione ipotecaria, fondata sul verbale di mediazione, benefici delle stesse agevolazioni fiscali previste per tutti gli atti di mediazione, come indicato nell'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. Secondo questa normativa, tutti gli atti e i documenti pertinenti al procedimento di mediazione sono esentati da ogni imposta di bollo e da qualsiasi altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi tipo e natura.
Attività di mediazione e conclusione del procedimento
L’Agenzia delle Entrate, fornendo risposta n. 3 del 13 gennaio 2025, inizia con l’analizzare la norma di cui si chiede l’applicazione: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha introdotto disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
In base all'articolo 1, lettera a), del decreto 28/2010, per "mediazione" si considera l'attività, indipendentemente dalla denominazione, "effettuata da una terza parte neutrale e volta a supportare due o più parti nel trovare un accordo bonario per risolvere un conflitto, incluso il fornire una proposta per la sua soluzione", mentre per "conciliazione" si intende la "risoluzione" del conflitto a seguito della mediazione.
Alla conclusione del procedimento di mediazione, se si perviene a un'intesa conciliativa il mediatore redige un verbale al quale è allegato il testo dell'accordo. Nel caso in cui non si arrivi a un accordo, il mediatore può presentare una proposta di conciliazione che le parti possono accettare o declinare entro i successivi sette giorni; trascorsi senza esito, si considera come rifiutata.
Ciò detto, va sottolineato che il procedimento di mediazione si conclude quando viene redatto il verbale (sia nel caso di un accordo amichevole sia per l'accettazione della proposta di conciliazione avanzata dal mediatore). Questo verbale finale del processo di conciliazione deve essere firmato dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri intervenuti nel procedimento, oltre che dal mediatore, che provvede anche a certificare l'autenticità delle firme apposte.
Secondo l'articolo 12 del decreto 28/2010 ("Efficacia esecutiva ed esecuzione"), se tutte le parti coinvolte nella mediazione sono assistite da avvocati, l'accordo firmato sia dalle parti che dagli stessi avvocati, diventa titolo esecutivo per la procedura di espropriazione forzata, per l'esecuzione di consegna e rilascio, per l'adempimento degli obblighi di fare e non fare, e per la registrazione di un'ipoteca giudiziale.
Gli avvocati confermano e certificano che l'accordo rispetta le norme imperative e l'ordine pubblico.
Negli altri casi, l'accordo allegato al verbale viene omologato, su richiesta di una delle parti, tramite un decreto del presidente del tribunale, dopo aver verificato la correttezza formale e il rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
Con l'omologazione, l'accordo assume valore di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per la registrazione di un'ipoteca giudiziale.
Agevolazioni in materia di registrazione di ipoteca giudiziale: non si applicano
Passando alla questione meramente fiscale, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta 3/2025, osserva che nel contesto del decreto legislativo n. 28 del 2010 è stata introdotta una specifica normativa di favore, relativa alle imposte indirette, applicabile agli atti legati al procedimento di mediazione.
Si tratta dell'articolo 17, comma 1, Dlgs n. 28/2010 il quale specifica che tutti gli atti, documenti e provvedimenti connessi al procedimento di mediazione sono esonerati dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o onere di qualsiasi tipo e natura", aggiungendo che il verbale che include l'accordo di conciliazione è escluso dall'imposta di registro fino a un valore di centomila euro; per importi superiori, l'imposta è applicabile solo sulla quota eccedente.
L'Agenzia nota che, data l'ampiezza dei tributi menzionati nella normativa, le agevolazioni possono estendersi anche alle imposte ipotecaria e catastale, a prescindere dal valore dei beni coinvolti nell'accordo.
In merito ai provvedimenti che possono rientrare nell’agevolazione, viene citata l'ordinanza del 16 giugno 2020, n. 11617 della Suprema Corte di Cassazione, che ha precisato come l'esenzione dalle imposte, comprese quelle ipocatastali nel caso specifico, si estende a tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione. Di conseguenza, sono esenti da tasse l'istanza di mediazione, i documenti annessi, l'adesione alla mediazione, le memorie presentate dalle parti, i provvedimenti emessi dal mediatore, la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione e le relative copie, oltre alla nomina e accettazione dell'incarico conferito al mediatore dall'Organismo di Conciliazione.
In conclusione, poiché il procedimento di mediazione si conclude con la redazione del verbale finale, si evidenzia che le agevolazioni fiscali in parola non possano allargarsi, per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, alla registrazione dell'ipoteca che si vuole iscrivere a garanzia del credito.
Infatti, la stessa non sembra eseguita in conseguenza o per facilitare l'attività procedurale, né appare strumentale al procedimento di mediazione stesso, dato che si colloca in una fase successiva alla conclusione del procedimento, ossia quella dell'attuazione dell'accordo di mediazione.
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