Avvocati e AI: condanna per lite temeraria per ricorso non revisionato
Pubblicato il 23 settembre 2025
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Dal Tribunale di Torino giunge un precedente significativo in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività forense: l’IA può rappresentare un valido strumento di supporto, ma non può in alcun modo sostituire l’attività critica e valutativa del professionista.
Il mancato controllo umano espone alla condanna per lite temeraria.
La decisione richiama con forza l’importanza del ruolo insostituibile dell’avvocato, chiamato a garantire che ogni atto processuale sia pertinente, fondato e rispettoso delle regole giuridiche applicabili.
Ricorso redatto con IA e non ricontrollato: a Torino condanna per lite temeraria
Con sentenza emessa il 16 settembre 2025, il Tribunale di Torino, Sezione lavoro, ha respinto l’opposizione proposta contro un’ingiunzione di pagamento fondata su diversi avvisi di addebito.
La decisione assume particolare rilievo soprattutto per la condanna per lite temeraria impartita a carico della parte ricorrente, determinata dal fatto che il ricorso, risultato incoerente e infondato, era stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale senza la necessaria revisione critica da parte dell’avvocato difensore.
Il caso esaminato
La vicenda prende avvio dal ricorso di una contribuente che aveva impugnato un’ingiunzione di pagamento relativa a una serie di avvisi di addebito.
La parte ricorrente aveva sollevato numerose eccezioni, sostenendo la prescrizione dei crediti, l’incompetenza territoriale del giudice, presunti vizi di notifica, la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e, infine, l’applicazione del silenzio-assenso previsto dalla Legge n. 228 del 2012.
Il Tribunale era stato chiamato a valutare la fondatezza di tali argomentazioni e la validità dei titoli posti a base della richiesta di pagamento.
Decisione del Tribunale
Dopo l’analisi degli atti, il giudice ha ritenuto prive di fondamento tutte le eccezioni sollevate.
È stato osservato, in primo luogo, che le contestazioni erano state presentate oltre i termini decadenziali previsti dalla normativa, circostanza che le rendeva inammissibili.
Inoltre, le notifiche degli avvisi di addebito risultavano regolari e corredate da adeguata documentazione probatoria, mai contestata in maniera specifica dalla ricorrente.
L'asserita prescrizione dei crediti, a seguire, è stata esclusa, poiché gli atti interruttivi erano stati notificati in modo corretto e tempestivo.
Quanto alla questione degli interessi, il giudice ha ricordato che il relativo criterio di calcolo è stabilito direttamente dalla legge ed è quindi conoscibile dal contribuente.
Infine, è stato accertato che l’istanza avanzata ai sensi della legge 228 del 2012 era stata espressamente rigettata dall’amministrazione, con conseguente insussistenza del presunto silenzio-assenso.
La condanna per lite temeraria
Il Tribunale ha quindi affrontato il tema del comportamento processuale della ricorrente, ritenendolo connotato da colpa grave, se non da malafede.
Il ricorso, infatti, era stato predisposto mediante strumenti di intelligenza artificiale e risultava composto da un insieme disordinato di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di un reale collegamento con i fatti di causa.
Mancava un filo logico nell’argomentazione, senza contare che gli avvisi di addebito erano stati tutti regolarmente notificati ed erano già stati oggetto di intimazioni precedenti che la ricorrente non aveva impugnato.
Tutti tali elementi hanno indotto il giudice a qualificare la difesa come manifestamente infondata e temeraria.
Le sanzioni comminate
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Inoltre, è stato disposto l’obbligo di versare 500 euro a favore di ciascuna controparte a titolo di responsabilità aggravata e ulteriori 500 euro in favore della Cassa delle Ammende.
La decisione sottolinea come la presentazione di atti privi di fondamento, redatti senza un effettivo controllo professionale, possa comportare conseguenze economiche rilevanti per la parte che li propone.
L’uso dell’intelligenza artificiale in giudizio
Particolare attenzione, come visto, è stata posta dal giudice all’uso dell’intelligenza artificiale nella redazione del ricorso.
Nella specie, l’elaborato risultava incoerente, astratto e inconferente rispetto alla vicenda concreta, dimostrando i limiti di un impiego non controllato di tali strumenti.
La sentenza evidenzia i rischi derivanti da una delega eccessiva alla tecnologia: mancanza di coerenza logico-giuridica, errori nell’applicazione dei termini processuali e assenza di connessione tra principi astratti e fattispecie reali.
Tali carenze, secondo il Tribunale, ricadono in capo all’avvocato, il quale ha il dovere professionale di verificare e validare ogni atto prodotto.
AI e redazione degli atti difensivi: precedenti pronunce
La sentenza torinese si inserisce in un quadro giurisprudenziale in evoluzione sul tema dell'utilizzo dell'AI nella redazione degli atti difensivi.
Si rammenta, sulla tematica, la pronuncia del Tribunale di Firenze di marzo 2025, relativa a un atto difensivo che conteneva citazioni giurisprudenziali inventate da ChatGPT e non verificate.
L'organo giudicante, in quell'occasione, ha definito l’errore come effetto delle cosiddette “allucinazioni” dell’IA, censurando l’omesso controllo delle fonti da parte della difesa.
Tuttavia, ha escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che i richiami non fossero stati introdotti in malafede ma solo come conferma di argomentazioni già sostenute.
Rispetto alla severità mostrata dal Tribunale di Torino, la decisione fiorentina appare più prudente, pur ribadendo la necessità imprescindibile del controllo umano sugli elaborati prodotti con strumenti tecnologici.
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