Bilanci 2020 con ammortamenti sospesi causa Covid. Chiarimenti OIC

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Bilanci 2020 con ammortamenti sospesi causa Covid. Chiarimenti OIC

L’OIC ha posto in pubblica consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9: Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Eventuali osservazioni possono essere inviate entro il 10 febbraio 2021 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

Obiettivo del documento è quello di analizzare sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni introdotte dai commi 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione con modificazioni del cosiddetto Decreto Agosto (Dl n. 104/2020).

Bilanci 2020, sospensione ammortamenti. Normativa

La suddetta disposizione introduce una facoltà di deroga a quanto disposto dal Codice civile nell’articolo 2426, primo comma, n. 2 in materia di ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Per far fronte alla crisi economica connessa alla pandemia da Covid-19 e per consentire alle imprese di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2020, accedendo al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, è stata introdotta una norma in base alla quale le imprese possono derogare alla rappresentazione veritiera e corretta non imputando al conto economico la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Nello specifico, l’articolo 60, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques della Legge n. 126 (inserito in sede di conversione del Dl Agosto) dispone che ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (soggetti No IAS), con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, sia data la possibilità di non imputare totalmente o parzialmente le quote di ammortamento di competenza dell’anno 2020, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, estendendo di un anno il piano di ammortamento originario delle immobilizzazioni in oggetto.

Bilanci 2020, sospensione ammortamenti. Chiarimenti

Un primo chiarimento reso dall’Organismo italiano di contabilità riguarda l’ambito di applicazione della norma. Specifica l’Oic che l’ambito applicativo è relativo all’ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del Dl n. 104/2020, ossia il 15 agosto 2020; il riferimento quindi è ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.

Riguardo alla modalità di applicazione, la norma non individua a che livello di immobilizzazione deve essere applicata, se al singolo cespite oppure a classi di immobilizzazioni (unità elementare di contabilizzazione).

Pertanto, secondo l’OIC è possibile applicare la deroga:

  • ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali;

  • a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali;

  • oppure all’intera voce di bilancio.

Tuttavia, la scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti, oltre ad essere coerente con le ragioni fornite in Nota integrativa.

Relativamente alle modalità tecniche su come riflettere l’esercizio della deroga negli esercizi successivi, l’Oic ricorda che la previsione della Legge muove dall’assunto che al minor ammortamento del bene sia associata un’estensione di un anno della sua vita utile residua.

Di conseguenza, la quota di ammortamento dell’esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) non si modifica nell’importo dal momento che la vita utile del bene è stata estesa per un anno.

Il documento in bozza evidenzia, però, come la norma non tratti il caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un’estensione della sua vita utile, a causa ad esempio di vincoli contrattuali o tecnici. In tal caso, la quota di ammortamento dell’esercizio successivo si modifica nell’importo, in quanto la vita utile rimane la stessa. Ciò in quanto, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell’esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro-quota la misura degli ammortamenti da effettuare.

Infine chiarisce l’Oic che le disposizioni del documento si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo anche quando non si avvale della deroga nel proprio bilancio d’esercizio. Inoltre, la società che si avvale della deroga prevista dalla norma deve fornire tutte le informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili nella Nota integrativa.

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