Cndcec. Aggiornate le note interpretative in materia di incompatibilità

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In data 1° marzo 2012, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha approvato alcune modifiche alle Note interpretative della disciplina in materia di incompatibilità per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Le note diffuse nel 2010 sono state elaborate ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs n. 139/2005 che ripropone, nell’ambito del nuovo ordinamento professionale, la disciplina delle incompatibilità con alcune modifiche rispetto agli originari testi di riferimento per i Dottori Commercialisti (Dpr n. 1067/1953) e per i Ragionieri e i Periti Commerciali (Dpr n. 1068/1953).

Nell’informativa n. 26/2012, pubblicata in data 22 marzo, il presidente Siciliotti argomenta le motivazioni delle correzioni, rese necessarie, a due anni di distanza dalla pubblicazione delle Note interpretative in oggetto, al fine di agevolare gli Ordini locali nella verifica della sussistenza o meno della causa di incompatibilità nei casi concreti.

Si ricorda che l’articolo 4 del Decreto legislativo n. 139, nella sua formulazione letterale, elenca i casi di incompatibilità tra la professione di dottore commercialista e quella di notaio, di giornalista professionista oltre che con il ruolo di appaltatore pubblico, di concessionario della riscossione e di promotore finanziario. Lo stesso articolo 4, però, non ricomprende tra le cause che danno luogo ad incompatibilità, la presenza di società di servizi strumentali e ausiliari all'esercizio della professione.

Di qui, la necessità di un ulteriore specificazione per chiarire definitivamente, in presenza di società di servizi dal carattere strumentale e ausiliare all’esercizio della professione, quale lasso di tempo deve essere preso in considerazione per effettuare il raffronto tra il fatturato della società strumentale e quello del professionista ai fini dell’incompatibilità.

L’informativa del Cndcec ha precisato, a tal proposito, che il confronto deve essere effettuato con riferimento alla media dell'ultimo quinquennio e non al singolo anno solare.

Dal raffronto deve, poi, risultare che il fatturato della società strumentale non deve essere maggiore di quello del professionista che ne è a capo, altrimenti i servizi offerti non sarebbero più strumentali o ausiliari. Inoltre, se la società di servizi è partecipata da più iscritti all'albo, la prevalenza di fatturato va ricercata con riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo professionista.

Altra precisazione degna di rilievo è poi quella secondo cui tra le attività incompatibili con quella di dottore commercialista deve essere ricompresa anche l’attività di impresa agricola. Tuttavia, ai fini reali dell'incompatibilità con l'esercizio della professione è necessario che l’iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 - Commercialisti e società di servizi: ecco i nuovi limiti - Costa
  • ItaliaOggi, p. 40 - Incompatibilità, nuovo regime - Stroppa

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