Cndcec, nuovo protocollo con il MEF per la formazione anche ai revisori non iscritti all’albo

Pubblicato il



Cndcec, nuovo protocollo con il MEF per la formazione anche ai revisori non iscritti all’albo

Con informativa n. 46 el 22 maggio 2019, il CNDCEC informa i presidenti degli Ordini territoriali che nei giorni scorsi è stato siglato il nuovo Protocollo d’intesa con il MEF per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, di cui all’articolo 5 del Dlgs n. 39/2010.

La nuova versione del Protocollo prevede che:

  • il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, a partire dal 2019, possono erogare le attività formative anche a favore dei revisori non iscritti all’albo;

  • la partecipazione agli eventi in qualità di relatore consente l’acquisizione dei crediti formativi.

Nell’informativa si ricorda, inoltre, che a gennaio 2019 è stato siglato un Protocollo d’intesa anche con ASSIREVI, per il riconoscimento delle attività formative realizzate dalle società di revisione ad essa aderenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto in capo agli iscritti all’albo dei commercialisti ed esperti contabili.

Convenzione MEF CNDCEC: contenuto obbligo formativo

Il nuovo Protocollo fissa il contenuto dell’obbligo formativo per il prossimo triennio, prevedendo quanto segue:

  • i commercialisti iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire 60 crediti formativi in tre anni, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale;

  • i suddetti commercialisti iscritti anche al Registro dei Revisori possono scegliere liberamente gli eventi e i corsi da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo;

  • i crediti maturati prima del 31 gennaio 2018 non saranno considerati validi per la formazione dei revisori legali;

  • se gli iscritti acquisiscono più di 20 crediti formativi in un anno per l'assolvimento dell'obbligo formativo, gli eccedenti non potranno essere computati in esercizi successivi;

  • queste disposizioni si applicano agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori locali.

Trasmissione dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo

Gli Ordini locali devono comunicare al Consiglio nazionale i dati relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo dei propri iscritti, per consentire l’inoltro degli stessi all’ente che gestisce il registro entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce.

La verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli Ordini territoriali è annuale e viene effettuata entro il 31 gennaio sui propri iscritti, i quali se non dovessero risultare in regola sono tenuti ad autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno precedente.

Come detto l’attività formativa degli Ordini territoriali e del CNDCEC può essere erogata anche a favore dei revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In tal caso, l’Ordine dovrà comunicare i dati relativi ai partecipanti al corso direttamente al MEF; stessa cosa se ad erogare la formazione sia stato il Consiglio nazionale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 30 agosto 2018 - Revisori legali. Cndcec: equipollenza formazione solo per iscritti all'Albo – G. Lupoi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito