Codice della crisi: nella bozza di circolare anche misure protettive e cautelari
Pubblicato il 11 maggio 2026
In questo articolo:
- Assetti organizzativi e doveri dell’imprenditore
- Misure protettive e cautelari
- Il ruolo dell’esperto indipendente
- Conclusione delle trattative e possibili sbocchi
- Concordato semplificato: strumento residuale dopo la composizione negoziata
- Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
- Misure premiali nella composizione negoziata
- Imprese sottosoglia
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
- Prededuzione e contenimento dei costi
- Procedimento unitario e priorità agli strumenti di risanamento
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Fino al 20 maggio 2026 è disponibile in consultazione pubblica la bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Dopo una prima analisi dei principali profili della bozza, l’elaborato che segue si concentra sui temi rimasti fuori dalla precedente trattazione, completando il quadro degli aspetti di maggiore interesse operativo: assetti organizzativi, misure protettive e cautelari, ruolo dell’esperto, segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, misure premiali, concordato semplificato, imprese sottosoglia, PRO, prededuzione e procedimento unitario.
Assetti organizzativi e doveri dell’imprenditore
Un punto rilevante riguarda gli obblighi posti a carico dell’imprenditore nella fase che precede l’emersione della crisi.
Il Codice attribuisce particolare importanza agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che devono essere adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Tali assetti non hanno una funzione meramente formale, ma devono consentire di intercettare tempestivamente segnali di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario.
La logica è preventiva: l’imprenditore non deve intervenire solo quando l’insolvenza è già manifesta, ma deve monitorare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale con una prospettiva almeno annuale. In questa impostazione, la gestione della crisi diventa parte integrante della corretta amministrazione dell’impresa.
La bozza richiama anche i doveri di comportamento delle parti coinvolte. Debitore, creditori e altri soggetti interessati devono agire secondo buona fede e correttezza, collaborando in modo leale alla ricerca di una soluzione. Per il debitore, ciò si traduce nell’obbligo di fornire informazioni complete, veritiere e trasparenti sulla propria situazione economico-finanziaria.
Misure protettive e cautelari
Tra gli aspetti operativi più significativi rientrano le misure protettive, che permettono all’imprenditore di evitare iniziative dei creditori potenzialmente pregiudizievoli per il buon esito delle trattative.
Queste misure possono impedire, ad esempio, l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, consentendo all’impresa di negoziare in un contesto più stabile. La protezione non è però automatica e illimitata: richiede il controllo dell’autorità giudiziaria e deve essere funzionale alla concreta prospettiva di risanamento.
Accanto alle misure protettive, il Codice disciplina anche le misure cautelari, ossia provvedimenti temporanei adottati dal giudice per preservare il patrimonio o l’attività d’impresa. La finalità è evitare che, durante il percorso di risanamento, si verifichino effetti irreversibili a danno dei creditori o della continuità aziendale.
Il ruolo dell’esperto indipendente
La composizione negoziata ruota attorno alla figura dell’esperto indipendente, incaricato di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti coinvolti.
L’esperto non sostituisce l’imprenditore nella gestione dell’impresa e non assume funzioni tipiche degli organi delle procedure concorsuali. Il suo compito è diverso: verificare se esistono concrete prospettive di risanamento e favorire un confronto ordinato tra le parti.
La bozza evidenzia quindi un equilibrio delicato: da un lato, l’imprenditore conserva la gestione dell’azienda; dall’altro, la presenza dell’esperto garantisce una valutazione terza sulla serietà del percorso intrapreso.
Conclusione delle trattative e possibili sbocchi
La composizione negoziata può chiudersi con esiti diversi.
Se le trattative hanno successo, l’imprenditore può raggiungere un accordo con i creditori o utilizzare uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice. Se invece non emerge una soluzione praticabile, la composizione negoziata può rappresentare il passaggio preliminare per accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Questo aspetto è rilevante perché conferma la funzione “ponte” della composizione negoziata: non si tratta di una procedura concorsuale in senso stretto, ma di un percorso che può condurre sia al risanamento sia, in caso di esito negativo, a strumenti liquidatori.
Concordato semplificato: strumento residuale dopo la composizione negoziata
La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate posta in consultazione il 15 aprile 2026 dedica attenzione anche al concordato semplificato, istituto utilizzabile solo dopo il tentativo infruttuoso di composizione negoziata.
Il concordato semplificato ha finalità liquidatoria e si distingue dal concordato preventivo ordinario per alcuni elementi essenziali:
- non è prevista una votazione dei creditori,
- non vi è una fase di ammissione strutturata come nel concordato preventivo,
- non opera il requisito dell’apporto di risorse esterne previsto per il concordato liquidatorio ordinario.
Proprio per queste caratteristiche, il concordato semplificato si configura come uno strumento eccezionale. La sua funzione è consentire una liquidazione più rapida del patrimonio quando il risanamento non risulta più praticabile, ma l’esperienza della composizione negoziata ha comunque permesso di verificare la situazione dell’impresa e le alternative disponibili.
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
Altro tema non trascurabile è quello delle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi.
Il Codice prevede che alcuni creditori pubblici qualificati - INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione - segnalino all’imprenditore e, se presente, all’organo di controllo il superamento di determinate soglie debitorie.
La segnalazione non comporta l’apertura automatica di una procedura. Serve piuttosto a richiamare l’attenzione dell’imprenditore sulla presenza di esposizioni rilevanti e a favorire una reazione tempestiva.
Per l’Agenzia delle Entrate, il riferimento principale riguarda l’omesso versamento dell’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche. La segnalazione opera al superamento delle soglie previste dalla norma e contiene l’invito a valutare la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
Misure premiali nella composizione negoziata
La bozza affronta anche il tema delle misure premiali, pensate per incentivare l’imprenditore ad attivarsi tempestivamente.
Le misure premiali possono incidere su interessi, sanzioni e modalità di gestione del debito fiscale, con l’obiettivo di rendere più conveniente l’avvio di un percorso ordinato di risanamento. La ratio è chiara: premiare l’emersione anticipata della crisi e favorire soluzioni negoziali prima che la situazione degeneri in insolvenza irreversibile.
Questo profilo è particolarmente importante per l’Amministrazione finanziaria, perché collega la tutela del credito erariale alla possibilità di recuperare valore attraverso una gestione tempestiva e non meramente liquidatoria della crisi.
Imprese sottosoglia
La circolare si sofferma inoltre sulle imprese sottosoglia, ossia quelle realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte che non possiedono i requisiti per l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Il Codice consente anche a tali imprese di accedere alla composizione negoziata, adattando lo strumento alla minore complessità organizzativa e dimensionale del debitore. Si tratta di un passaggio significativo, perché amplia l’area di applicazione degli strumenti di prevenzione e gestione della crisi anche alle realtà imprenditoriali minori.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Un ulteriore istituto di rilievo è il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), introdotto nel Codice in attuazione della direttiva europea sulla ristrutturazione e sull’insolvenza.
Il PRO consente all’imprenditore commerciale in crisi o insolvente di proporre un piano con suddivisione dei creditori in classi e con distribuzione del valore anche in deroga alle ordinarie regole sulle cause di prelazione. La deroga è ammessa solo a condizione che la proposta sia approvata da tutte le classi.
L’istituto rappresenta uno degli strumenti più innovativi del nuovo sistema, perché attenua la rigidità delle regole distributive tradizionali e valorizza l’accordo tra le classi dei creditori. Resta però fermo il controllo del tribunale, chiamato a verificare le condizioni per l’omologazione e la tutela dei creditori dissenzienti.
Prededuzione e contenimento dei costi
La bozza si occupa anche della prededuzione dei crediti, cioè della possibilità che determinati crediti siano soddisfatti con priorità rispetto agli altri.
Il Codice disciplina in modo più puntuale i crediti prededucibili, anche per evitare che i costi delle procedure assorbano in misura eccessiva le risorse disponibili. Particolare attenzione è dedicata ai compensi dei professionisti, ai crediti sorti per la gestione del patrimonio e alle prestazioni funzionali al buon esito degli strumenti di regolazione della crisi.
La prededuzione viene quindi letta non solo come regola di pagamento preferenziale, ma anche come strumento da coordinare con il principio di economicità delle procedure.
Procedimento unitario e priorità agli strumenti di risanamento
La bozza valorizza infine il principio della trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza.
Il Codice prevede che le domande siano trattate in un unico procedimento, evitando sovrapposizioni e conflitti tra iniziative diverse. Quando sono presentate più domande, il tribunale deve esaminare con priorità quelle dirette a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, purché non siano manifestamente inammissibili o inadeguate.
Anche questo profilo conferma l’impostazione complessiva della riforma: la liquidazione giudiziale resta possibile, ma viene collocata in posizione residuale rispetto agli strumenti che mirano alla continuità aziendale o a una gestione concordata della crisi.
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