Congedo parentale, come e quando spetta l’indennità all’80%?

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Congedo parentale, come e quando spetta l’indennità all’80%?

Nell’ottica di agevolare e migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori, con la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 359, L. n. 197/2022) l’indennità di congedo parentale è stata aumentata dal 30% all’80% della retribuzione per massimo un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Vediamo quali sono le condizioni per fruire del beneficio, analizzando quanto contenuto nella circolare Inps n. 45 del 16 maggio 2023.

Ambito e modalità di applicazione

L’aumento dell’indennità di congedo parentale opera in alternativa tra i genitori ed è previsto a favore dei soli lavoratori il cui congedo di maternità o paternità termini dopo il 31 dicembre 2022 e che siano dipendenti, pubblici o privati.

L’esclusione di tutte le altre categorie di lavoratori (autonomi e iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95) comporta che, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

NOTA BENE: la legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione ma dispone solamente l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che detta mensilità sia fruita entro i sei anni di vita (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Inoltre, poiché la norma prevede un termine entro cui fruire dell’indennità all’80% della retribuzione più breve rispetto ai dodici anni di vita (o dodici anni dall’ingresso in famiglia) del minore, l’Istituto conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.

Fermi restando quindi i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne, ne deriva che:

  • i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2023 da genitori lavoratori dipendenti per i quali il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022, fruibili entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore, sono indennizzati all’80% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di un mese;
  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i dodici anni di età del figlio, sono indennizzati invece al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di nove mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di dieci o di undici mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il reddito del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria pari, per il 2023, a 563,74 euro (in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione).

NOTA BENE: L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

Come presentare la domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata con le consuete modalità telematiche attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web www.inps.it, se si è in possesso di SPID almeno di livello 2, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
  • tramite gli Istituti di patronato.

Compilazione del flusso Uniemens

I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens per i lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali sono:

  • “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • PG1”,avente il significato Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

Nella compilazione del flusso UniEmens occorre valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

NOTA BENE: per i congedi fruiti in modalità oraria occorre compilare il calendario giornaliero dettagliando la durata in ore dell’evento. Il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice “MA2” è da individuarsi nel codice “L050” in luogo del codice “L053”.

Per l’esposizione del conguaglio, dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L328”di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197”.

Dovranno essere altresì valorizzati:

  • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del minore;
  • Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
  • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare, sempre a partire dalla denuncia di competenza luglio 2023, i seguenti codici Tipo Servizio:

  • “3T”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;
  • “3U”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzatiin misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

L’assenza dovrà essere dichiarata anche nei flussi trasmessi per le contribuzioni minori, in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica.

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