Disposizioni in materia di processo civile telematico

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Disposizioni in materia di processo civile telematico

Le novità del DL 27/06/2015, N° 83 convertito con modifiche in L. 06/08/2015, n° 132

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico - Modifiche all'art. 16 bis D.L. 179/2012 - Comma 1bis) Facoltà di deposito degli atti diversi da quelli successivi alla costituzione: ricorsi, citazioni, comparse di risposta, interventi. E dei documenti offerti in comunicazione. Nell'ambito (?) dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Modifiche all'art. 16 bis D.L. 179/2012
Comma 1bis): Facoltà di deposito degli atti diversi da quelli successivi alla costituzione: ricorsi, citazioni, comparse di risposta, interventi. E dei documenti offerti in comunicazione.

Nell'ambito (?) dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria:
In Tribunale dal 27/06/2015 In Corte d'Appello dal 30/06/2015, in concomitanza con l'obbligatorietà del deposito di atti e documenti successivi alla costituzione
Il deposito telematico, ove scelto, sostituisce quello analogico, ex ultima parte comma 1bis (V. anche art. 44 DL 90/2014)

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Modifiche all'art. 16 bis D.L. 179/2012
Comma 1bis): Facoltà di deposito degli atti diversi da quelli successivi alla costituzione: “...ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1…” (che riguarda gli atti depositabili da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite). Quindi: ricorsi, citazioni, comparse di risposta, interventi. E dei documenti offerti in comunicazione.
…. con le modalità previste (non più “nel rispetto” -come previsto nel decreto-) dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici: superamento definitivo dell'art. 35 del DM 44/2011 (sarebbe stata opportuna una norma di salvezza per i depositi effettuati in regime di 35)

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Modifiche all'art. 16 bis D.L. 179/2012
Comma 9: Disciplina originali cartacei e copie di cortesia Ipotesi di deposito originariamente analogico previste dall'art. 16bis: 1) comma 4: il Presidente del Tribunale può autorizzare il deposito analogico del ricorso per decreto ingiuntivo e dei relativi documenti, quando (a) i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e (b) sussiste un'indifferibile urgenza. 2) comma 8: il giudice può autorizzare il deposito degli atti … e documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. In questi due casi non c'è originale informatico, ma solo atti e documenti cartacei. 3) comma 9: il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. In questo caso si tratta di copie analogiche di originali informatici.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Modifiche all'art. 16 bis D.L. 179/2012
Comma 9: Disciplina originali cartacei e copie di cortesia Il Ministero della Giustizia, con un decreto non regolamentare stabilirà le misure organizzative per: 1) acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche 2) riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche 3) gestione e conservazione delle copie cartacee.
Quindi sembra di capire che il Ministero individuerà, per tutti i casi di deposito telematico (non solo quando il giudice ordina il deposito cartaceo per ragioni specifiche), le ipotesi in cui la copia analogica sarà acquisita a cura del soggetto depositante, e quelle in cui, invece, la riproduzione cartacea sarà a cura delle cancellerie.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Modifiche all'art. 16 bis D.L. 179/2012
Comma 9: Disciplina originali cartacei e copie di cortesia Analogamente, il Ministero della Giustizia, con un decreto non regolamentare stabilirà le misure organizzative per: 1) gestione e conservazione degli originali analogici depositati nei casi di autorizzazione per malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Art. 16 bis D.L. 179/2012
Comma 9 octies: De Actis Concisis Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Quindi ci si può “sfogare” con gli atti introduttivi (ove non si opti per la facoltà di deposito telematico), anche se la giurisprudenza, da tempo avverte: Appello Milano 14 ottobre 2014 - - Pres., est. Marescotti.

Procedimento civile – Lunghezza eccessiva degli atti – Reazioni del giudice – Ordine di deposito di atti riassuntivi

La lunghezza degli atti contrasta con la regola che gli atti del processo civile devono essere redatti in forma concisa. La concisione è funzionale alla tutela del diritto di difesa e del contradditorio e ha lo scopo di rendere intelligibili gli argomenti difensivi e le domande e le eccezioni sia a ciascuna delle altre parti, sia al giudice, nell’osservanza della regola della specificità e della autosufficienza degli atti di secondo grado. Le parti hanno l’onere di agevolare l’esercizio del dovere del giudice, facendo comprendere nel modo più chiaro quale sia la specifica materia del contendere; ne consegue, che l’immotivata ampiezza delle difese di parte non giova alla loro chiarezza e “concorre ad allontanare l’obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici” - in questi termini Cass. Civ. Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199. (Nel caso di specie, la Corte di Appello ha invitato le parti a depositare una nota che riassumesse le difese già dedotte rappresentandole in un numero di pagine non superiore a 40-50). Da Il caso.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Modifiche all'art. 16 bis D.L. 179/2012 Comma 9bis: Le attestazioni di conformità
Premessa: Non solo le copie informatiche, anche per immagine, degli atti di parte e degli ausiliari e dei provvedimenti del giudice, presenti nel fascicolo telematico, equivalgono all'originale, anche se prive della sottoscrizione digitale del cancelliere di attestazione di conformità, ma, ora, anche quelle trasmesse con le comunicazioni telematiche. Quindi i soggetti autorizzati possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestarne la conformità ai corrispondenti, contenuti nel fascicolo informatico.
Continuando, la norma, a parlare di copie estratte dal fascicolo informatico (che una volte attestate equivalgono all'originale) dobbiamo dare per scontato che anche le copie che ci vengono trasmesse (e che ora possiamo attestare) sono state estratte dal fascicolo informatico.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Art. 16 decies D.L. 179/2012 Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti Riguarda le ipotesi di deposito telematico di copie informatiche, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme. Attestandone la conformità, la copia informatica equivarrà all'originale o alla copia conforme detenuta. Ipotesi: 1) depositi nei processi di espropriazione, 518, 521bis, 543, 557 cpc; 2) depositi di originali di notifica; 3) depositi atti introduttivi come pdf nativi + copia per immagine dell'originale di notifica come documento.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Art. 16 decies D.L. 179/2012 Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti Depositi atti introduttivi come pdf nativi + copia per immagine dell'originale di notifica come documento.
Ipotesi: atto di citazione analogico, notificato a mezzo ufficiale giudiziario o in proprio a mezzo posta. Iscrivendo telematicamente, l'atto introduttivo deve essere un pdf nativo e, quindi, non può essere la scansione dell'originale di notifica. La copia informatica attestabile conforme all'originale analogico, però, non è solo quella per immagine. La copia informatica di documento analogico è definita dal CAD, art. 1, i-bis: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto. Se, quindi, copio il contenuto dell'atto di citazione come documento word, inserendo anche i dati relativi alla notifica, lo converto in pdf e lo attesto conforme, potrò usare questo file come atto principale da inserire nell'iscrizione a ruolo telematica. Mi sembra meglio che depositare una nota di deposito come atto introduttivo rispettoso degli artt. 11 DM 44/2011 e specifiche 16/04/2014.Mentre la scansione attestata dell'originale di notifica della citazione, la deposito come allegato generico ai fini della prova ulteriore della notifica, con file che avrà contenuto e forma identici al documento analogico dal quale è tratto.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Art. 16 undecies D.L. 179/2012 Modalità di attestazione di conformità Due ipotesi:
1) attestazione di copia analogica: 1° comma
2) attestazione di copia digitale: 2° e 3° comma

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Art. 16 undecies D.L. 179/2012 Modalità di attestazione di conformità Prima ipotesi:
attestazione di copia analogica in ogni ipotesi prevista dalla IV^ Sezione del DL 179/2012, dal codice di procedura civile e dalla L. 53/1994.
Può essere apposta in calce o a margine della copia, o su foglio separato, congiunto materialmente al documento

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Art. 16 undecies D.L. 179/2012 Modalità di attestazione di conformità Seconda ipotesi: attestazione di copia informatica Due forme: 1) apporre l'attestazione all'interno del documento informatico: semplice con adobe reader dalla versione XI 2) ALTERNATIVAMENTE apporre l'attestazione su documento informatico separato individuando la copia a cui si riferisce ESCLUSIVAMENTE secondo le modalità stabilite dalla DGSIA. Se la copia informatica attestata è destinata alla notifica, l'attestazione va fatta in relata

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico Art. 16 undecies D.L. 179/2012 Modalità di attestazione di conformità COMMA 3 BIS I soggetti che attestano sono considerati pubblici ufficiali a tutti gli effetti

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico MODIFICA ALL'ART. 3BIS L. 53/1994 Modalità di attestazione di conformità nelle notifiche a mezzo pec Comma 2: Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica dell'atto  formato   su   supporto   analogico,   ((attestandone   la conformità con le modalità previste dall'articolo  16-undecies  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221)).  Omissis…. Comma 5 lett. g): la relata di notifica contiene l'attestazione di cui al comma 2

Come se ne esce fino all'emanazione delle specifiche tecniche?

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico MODIFICA ALL'ART. 3BIS L. 53/1994 Modalità di attestazione di conformità nelle notifiche a mezzo pec Posizione prudenziale basata sull'interpretazione letterale della norma: notificare i duplicati scaricati dal Polisweb e non le copie informatiche. Evitare la notifica a mezzo PEC delle copie informatiche per immagine degli atti e provvedimenti analogici (ad esempio: provvedimenti con formula esecutiva, copie di decreti ingiuntivi del Giudice di Pace.

ART. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico MODIFICA ALL'ART. 3BIS L. 53/1994
Modalità di attestazione di conformità nelle notifiche a mezzo pec Posizione basata su interpretazione letterale, teleologica e sull'intenzione del legislatore: ● l'attestazione su documento informatico separato è alternativa a quella del comma 2; ● l'intenzione del legislatore è di semplificare e svincolare le attestazioni dalle specifiche del CAD; ● la norma deve avere un senso e va interpretata perché sia applicabile e non può togliere un facoltà prima concessa, in attesa di norme regolamentari; Secondo questa interpretazione la notifica di copie informatiche tratte dal Polisweb e di copie informatiche per immagine di originali o copie autentiche analogiche può essere fatta anche in attesa delle nuove specifiche tecniche, inserendo l'attestazione all'interno del file e, eventualmente, anche nella relata, con il sistema dell'impronta e del riferimento temporale, sicuramente utilizzabile fino alle nuove specifiche.

ART. 14 Modifica alle disposizioni per l'attuazione del cpc e ... Art. 159 ter (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore)
Colui che, prima che il creditore abbia depositato la NIR prevista dagli artt. 518, 521bis, 543 e 557, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della NIR procede uno dei soggetti di cui all'art. 16 bis, comma 1, DL 179/2012, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso dell'art. 520, 1° comma, all'iscrizione provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione ha luogo ai sensi di questo articolo, il creditore deve depositare le copie conformi degli atti richiamati dai suddetti articoli, nei termini ivi indicati, a pena di inefficacia del pignoramento e si applica l'ar. 164 ter disp. Att.

ART. 14 Modifica alle disposizioni per l'attuazione del cpc e ... Art. 159 ter (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore)
Con questa norma il legislatore ha posto rimedio al problema del deposito delle opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi successivi all'inizio dell'esecuzione (artt. 615, 2° comma; 617, 2° comma; 619 cpc), ma prima dell'iscrizione a ruolo da parte del creditore procedente.

ART. 14 Modifica alle disposizioni per l'attuazione del cpc e ... Art. 159 ter (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore)

Chi paga il CU?

L'art. 9 del DPR 115/2002 parla di contributo unificato di iscrizione a ruolo, quindi dovrebbe pagarlo questa parte. La circolare 03/03/2015 ha confermato però la tempistica dell'art. 14 DPR 115/2002, quindi nelle procedure esecutive paga chi deposita l'istanza di assegnazione e di vendita. Tale interpretazione può essere estesa anche a questa ipotesi, visto l'obbligo del creditore procedente, a pena di inefficacia del pignoramento, di depositare gli atti relativi all'esecuzione nei termini di cui agli artt. 518, 521 bis, 543 e 557. (Centro Studi Processo Telematico)

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