Prestiti ai dipendenti: fringe benefit non convenienti

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Prestiti ai dipendenti: fringe benefit non convenienti

Dal Mef, in sede di interrogazione parlamentare, arriva la notizia che si rivedrà la materia dei fringe benefit ai dipendenti per quanto riguarda il rilascio di mutui a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato.

Il 5 ottobre 2023 in Commissione Finanze alla Camera, è stata data risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01426 tendente a sapere se si intende correggere il criterio di determinazione forfettaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, stante l’attuale politica dei tassi seguita dalla Bce.

Finanziamenti a tasso fisso a dipendenti: tassazione

Infatti, viene rilevato come per i fringe benefit tra cui sono compresi i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, la disciplina generale vigente è quella di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir (DPR n. 917 del 1986): esso stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della Bce) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Tale metodologia, viene segnalato, si presenta inadeguata in caso di mutui a tasso fisso che, normalmente, sono convenienti per la differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data.

Invece, al momento, con gli attuali tassi della Bce in aumento, alcuni dipendenti, soprattutto del settore bancario, chr hanno scelto il tasso fisso agevolato, oggi si trovano a dover corrispondere di fatto un tasso variabile.

Pur avendo, con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, previsto l'innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro per tutto il 2023, con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che abbiano nel loro nucleo figli a carico, si assiste ad una aleatorietà data dall’ancoraggio del beneficio al TUR, calcolato anno per anno in costanza di contratto.

Viene chiesto, quindi, se intenda intervenire per correggere il criterio di determinazione forfettaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, applicabile a tutti i mutui in corso e di nuova stipula, che preveda una tassazione, per i mutui a tasso fisso, sulla base del differenziale eventuale tra tasso del mutuo e Tur al giorno dell'erogazione, mentre per i mutui a tasso variabile sulla base del differenziale tra tasso applicato e Tur rilevato alla fine di ogni anno.

Delega fiscale: revisione dei fringe benefit

Nella risposta data dal Governo viene riconosciuto come la politica attuata di tassi crescenti non è di aiuto al beneficio che di solito deriva per i dipendenti dai mutui a tasso fisso, rispetto a quelli a tasso variabile.

Sul punto, si ricorda che la delega per la riforma fiscale prevede una revisione e una semplificazione delle disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, che comprenderà anche l’eliminazione delle disparità tasso fisso/tasso variabile nella concessione dei finanziamenti concessi in forma di fringe benefit.

Dunque, la soluzione del problema emerso avverrà in sede di attuazione della legge delega fiscale.

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