Giudicato riflesso esteso solo quando è definitivo

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La Ctr Lazio, con la sentenza 69/29/08 depositata il 25 giugno scorso, ha stabilito che è possibile estendere il “giudicato riflesso” al coobbligato inerte (ossia che non ha impugnato autonomamente l’accertamento) a condizione che il giudicato favorevole sia definitivo. Il principio muove dall’articolo 1306 del C.c. che dà la facoltà del giudicato riflesso al coobbligato che, però, deve pagare l’imposta risultante dall’atto impositivo. Ma tale pagamento che dovesse essere effettuato in corso di causa non è ripetibile, poiché il giudicato riflesso può essere fatto valere dal coobbligato solo in via di eccezione, per paralizzare l’azione esercitata dall’organo impositore allo scopo di far valere la sua pretesa e “...non opera perciò se egli abbia già pagato l’imposta, prima o durante quel giudizio, consumando così la sua facoltà di avvalersi del pronunciamento favorevole”.
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  • ItaliaOggi, p. 40 – Giudicato riflesso esteso solo quando è definitivo - Fuoco

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