Regolamento imballaggi, guida della Commissione UE: obblighi e divieti da agosto 2026

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La Commissione europea ha pubblicato il 30 marzo 2026 un documento di orientamento, accompagnato da una serie di FAQ, volto a chiarire l’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). L’iniziativa risponde all’esigenza di fornire indicazioni interpretative su una normativa complessa e innovativa, che sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 12 agosto 2026.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire un’applicazione uniforme delle nuove regole a livello europeo, dall’altro supportare operatori economici e amministrazioni pubbliche nel percorso di adeguamento.

Il Regolamento UE 2025/40: obiettivi e ambito

Il PPWR introduce un quadro normativo armonizzato per disciplinare l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione del rifiuto.

Le finalità principali sono:

  • ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio;
  • promuovere riutilizzo, ricarica e riciclo;
  • limitare l’impatto ambientale e sanitario degli imballaggi;
  • evitare frammentazioni normative nel mercato interno.

Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale (plastica, carta, vetro, metallo) e dal contesto di utilizzo (industriale, commerciale o domestico).

I punti chiave del regolamento

Progettazione e riciclabilità

Tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili. Dal 2035 sarà richiesto che siano effettivamente riciclati su larga scala. È inoltre introdotto un sistema di classi di prestazione che diventerà progressivamente più stringente.

Contenuto riciclato

Gli imballaggi in plastica dovranno contenere quote minime di materiale riciclato post-consumo, con obiettivi differenziati per tipologia e un incremento previsto entro il 2040.

Riduzione dei rifiuti

Gli Stati membri dovranno ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite:

  • del 5% entro il 2030,
  • del 10% entro il 2035,
  • del 15% entro il 2040.

Riutilizzo e ricarica

Il regolamento introduce target vincolanti di riutilizzo, tra cui:

  • 40% degli imballaggi per il trasporto riutilizzabili entro il 2030;
  • 10% degli imballaggi per bevande in formato riutilizzabile (40% entro il 2040).

Sono inoltre previsti obblighi per lo sviluppo di sistemi di riuso e per l’introduzione di soluzioni di ricarica.

Divieti di imballaggi monouso

Dal 2030 saranno vietate diverse tipologie di imballaggi in plastica monouso, tra cui:

  • confezioni monodose (salse, zucchero);
  • mini formati nel settore alberghiero;
  • imballaggi per ortofrutta sotto 1,5 kg;
  • film plastici utilizzati per raggruppare prodotti nel punto vendita.

Riduzione degli imballaggi eccessivi

Vengono introdotti limiti allo spazio vuoto negli imballaggi (massimo 50% per e-commerce e trasporto) e il divieto di soluzioni ingannevoli come doppi fondi o pareti inutili.

Responsabilità estesa del produttore (EPR)

I produttori sono responsabili dell’intero ciclo di vita degli imballaggi e devono coprire i costi di raccolta, selezione e riciclo, con contributi modulati in base alla sostenibilità del packaging.

Etichettatura

È prevista un’etichettatura armonizzata a livello UE per informare i consumatori su composizione, riciclabilità e corretto smaltimento, anche tramite strumenti digitali come QR code.

I chiarimenti della Commissione europea

Il documento di orientamento si concentra su alcuni aspetti interpretativi molto importanti per l’applicazione del Regolamento Ue.

Rapporto tra PPWR e direttiva sulle plastiche monouso

La Commissione chiarisce che il PPWR e la direttiva SUP operano in parallelo. In particolare:

  • gli imballaggi compositi con almeno il 5% di plastica rientrano nei divieti del regolamento;
  • quelli con una quota inferiore restano fuori da tali divieti, ma possono essere disciplinati dalla direttiva SUP.

Viene così definito un perimetro più chiaro delle restrizioni applicabili.

Obiettivi di riutilizzo: cosa significa “mettere a disposizione”

Per il settore delle bevande, il regolamento impone che una quota minima sia offerta in imballaggi riutilizzabili.

La Commissione precisa che:

  • l’obbligo riguarda la disponibilità dell’offerta, non le vendite effettive;
  • bar e ristoranti devono quindi garantire la presenza di opzioni riutilizzabili, indipendentemente dalle scelte dei consumatori.

Settore HORECA: quali imballaggi contano

Un ulteriore chiarimento riguarda gli obiettivi di riutilizzo nel canale HORECA:

  • gli imballaggi destinati direttamente al consumatore (es. bottiglie riutilizzabili) contribuiscono ai target;
  • quelli utilizzati nella filiera commerciale (es. fusti per la birra) ne sono esclusi.

Definizione di fabbricante

La Commissione interviene anche sulla nozione di “fabbricante”:

  • non coincide sempre con chi produce fisicamente l’imballaggio;
  • in molti casi, il ruolo è attribuito al titolare del marchio, che ne definisce le caratteristiche.

Sono previste eccezioni, in particolare per le microimprese, che possono essere esentate da alcuni obblighi.

FAQ e sviluppi futuri

Le FAQ pubblicate insieme al documento:

  • saranno aggiornate periodicamente;
  • anticipano ulteriori chiarimenti tramite atti delegati e linee guida.
Il documento di orientamento rappresenta un primo passo per rendere operativa una riforma destinata a incidere profondamente sulla gestione degli imballaggi in Europa. Il Regolamento (UE) 2025/40 introduce obiettivi ambiziosi e obblighi estesi lungo tutta la filiera, richiedendo a imprese e istituzioni un significativo adeguamento. Ulteriori indicazioni sono attese nei prossimi anni, ma già da ora emerge con chiarezza la direzione: riduzione degli imballaggi, maggiore riutilizzo e un sistema sempre più orientato alla circolarità.
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