Regolamento imballaggi, guida della Commissione UE: obblighi e divieti da agosto 2026
Pubblicato il 10 aprile 2026
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La Commissione europea ha pubblicato il 30 marzo 2026 un documento di orientamento, accompagnato da una serie di FAQ, volto a chiarire l’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). L’iniziativa risponde all’esigenza di fornire indicazioni interpretative su una normativa complessa e innovativa, che sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 12 agosto 2026.
L’obiettivo è duplice: da un lato garantire un’applicazione uniforme delle nuove regole a livello europeo, dall’altro supportare operatori economici e amministrazioni pubbliche nel percorso di adeguamento.
Il Regolamento UE 2025/40: obiettivi e ambito
Il PPWR introduce un quadro normativo armonizzato per disciplinare l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione del rifiuto.
Le finalità principali sono:
- ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio;
- promuovere riutilizzo, ricarica e riciclo;
- limitare l’impatto ambientale e sanitario degli imballaggi;
- evitare frammentazioni normative nel mercato interno.
Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale (plastica, carta, vetro, metallo) e dal contesto di utilizzo (industriale, commerciale o domestico).
I punti chiave del regolamento
Progettazione e riciclabilità
Tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili. Dal 2035 sarà richiesto che siano effettivamente riciclati su larga scala. È inoltre introdotto un sistema di classi di prestazione che diventerà progressivamente più stringente.
Contenuto riciclato
Gli imballaggi in plastica dovranno contenere quote minime di materiale riciclato post-consumo, con obiettivi differenziati per tipologia e un incremento previsto entro il 2040.
Riduzione dei rifiuti
Gli Stati membri dovranno ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite:
- del 5% entro il 2030,
- del 10% entro il 2035,
- del 15% entro il 2040.
Riutilizzo e ricarica
Il regolamento introduce target vincolanti di riutilizzo, tra cui:
- 40% degli imballaggi per il trasporto riutilizzabili entro il 2030;
- 10% degli imballaggi per bevande in formato riutilizzabile (40% entro il 2040).
Sono inoltre previsti obblighi per lo sviluppo di sistemi di riuso e per l’introduzione di soluzioni di ricarica.
Divieti di imballaggi monouso
Dal 2030 saranno vietate diverse tipologie di imballaggi in plastica monouso, tra cui:
- confezioni monodose (salse, zucchero);
- mini formati nel settore alberghiero;
- imballaggi per ortofrutta sotto 1,5 kg;
- film plastici utilizzati per raggruppare prodotti nel punto vendita.
Riduzione degli imballaggi eccessivi
Vengono introdotti limiti allo spazio vuoto negli imballaggi (massimo 50% per e-commerce e trasporto) e il divieto di soluzioni ingannevoli come doppi fondi o pareti inutili.
Responsabilità estesa del produttore (EPR)
I produttori sono responsabili dell’intero ciclo di vita degli imballaggi e devono coprire i costi di raccolta, selezione e riciclo, con contributi modulati in base alla sostenibilità del packaging.
Etichettatura
È prevista un’etichettatura armonizzata a livello UE per informare i consumatori su composizione, riciclabilità e corretto smaltimento, anche tramite strumenti digitali come QR code.
I chiarimenti della Commissione europea
Il documento di orientamento si concentra su alcuni aspetti interpretativi molto importanti per l’applicazione del Regolamento Ue.
Rapporto tra PPWR e direttiva sulle plastiche monouso
La Commissione chiarisce che il PPWR e la direttiva SUP operano in parallelo. In particolare:
- gli imballaggi compositi con almeno il 5% di plastica rientrano nei divieti del regolamento;
- quelli con una quota inferiore restano fuori da tali divieti, ma possono essere disciplinati dalla direttiva SUP.
Viene così definito un perimetro più chiaro delle restrizioni applicabili.
Obiettivi di riutilizzo: cosa significa “mettere a disposizione”
Per il settore delle bevande, il regolamento impone che una quota minima sia offerta in imballaggi riutilizzabili.
La Commissione precisa che:
- l’obbligo riguarda la disponibilità dell’offerta, non le vendite effettive;
- bar e ristoranti devono quindi garantire la presenza di opzioni riutilizzabili, indipendentemente dalle scelte dei consumatori.
Settore HORECA: quali imballaggi contano
Un ulteriore chiarimento riguarda gli obiettivi di riutilizzo nel canale HORECA:
- gli imballaggi destinati direttamente al consumatore (es. bottiglie riutilizzabili) contribuiscono ai target;
- quelli utilizzati nella filiera commerciale (es. fusti per la birra) ne sono esclusi.
Definizione di fabbricante
La Commissione interviene anche sulla nozione di “fabbricante”:
- non coincide sempre con chi produce fisicamente l’imballaggio;
- in molti casi, il ruolo è attribuito al titolare del marchio, che ne definisce le caratteristiche.
Sono previste eccezioni, in particolare per le microimprese, che possono essere esentate da alcuni obblighi.
FAQ e sviluppi futuri
Le FAQ pubblicate insieme al documento:
- saranno aggiornate periodicamente;
- anticipano ulteriori chiarimenti tramite atti delegati e linee guida.
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