Neo-residenti e impatriati, dal 2027 stop al cumulo dei regimi
Pubblicato il 10 aprile 2026
In questo articolo:
- Novità del Decreto fiscale 2026
- Perché il tema del cumulo era diventato centrale
- Il regime dei neo-residenti: a chi si rivolge e come funziona
- Il nuovo regime impatriati per i rientri dal 2024
- Il vecchio regime impatriati resta per chi è rientrato entro il 2023
- Finestra aperta per i trasferimenti tra il 2024 e il 2026
- Dal 2027 il quadro sarà più lineare
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Tra i correttivi introdotti dal Decreto fiscale 2026 (n. 38/2026) ce n’è uno destinato a incidere sulle valutazioni di chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e deve scegliere quale regime agevolativo applicare.
Il Dl n. 38/2026 del 27 marzo interviene infatti sul rapporto tra il regime dei neo-residenti e quello dei lavoratori impatriati, chiarendo che, per i trasferimenti effettuati dal periodo d’imposta 2027, i due benefici non potranno più essere cumulati.
Si tratta di una modifica che, da un lato, rende più lineare il quadro normativo; dall’altro, lascia aperta una finestra temporale rilevante per i contribuenti che hanno trasferito o trasferiranno la residenza in Italia tra il 2024 e il 2026, periodo nel quale il divieto non opera ancora in modo espresso anche con riferimento al nuovo regime impatriati.
Novità del Decreto fiscale 2026
L’intervento è contenuto nell’articolo 2 del Dl 38/2026, che aggiorna il comma 154 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016. La modifica consiste nell’inserire, accanto al richiamo al vecchio regime impatriati previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, anche quello al nuovo regime disciplinato dall’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023.
Sul piano pratico, l’effetto è chiaro: il regime dei neo-residenti di cui all’articolo 24-bis del Tuir non sarà più compatibile né con il vecchio regime impatriati né con quello entrato in vigore dal 2024.
La nuova clausola, però, non ha effetto retroattivo. Il legislatore ha infatti previsto che il divieto si applichi solo ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027. Per i trasferimenti precedenti, quindi, continua a valere il quadro normativo già esistente.
Perché il tema del cumulo era diventato centrale
La questione nasce dalla diversa struttura dei due regimi. Il regime dei neo-residenti consente, in presenza dei requisiti richiesti, di assoggettare i redditi di fonte estera a un’imposta sostitutiva forfetaria. Il regime degli impatriati, invece, agisce sul reddito di lavoro prodotto in Italia, riducendone la quota imponibile.
Proprio questa diversità di presupposto aveva alimentato, negli ultimi anni, una lettura favorevole alla possibile coesistenza dei due strumenti. In altri termini, si era sostenuto che non vi fosse una sovrapposizione diretta tra i benefici, perché ciascun regime operava su basi imponibili differenti.
Il problema si era accentuato con l’entrata in vigore del nuovo regime impatriati dal 1° gennaio 2024. Il divieto di cumulo era infatti già previsto in modo espresso con riferimento al vecchio regime dell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, ma il rinvio normativo non era stato aggiornato contestualmente al passaggio al nuovo impianto introdotto dal Dlgs n. 209/2023. Da qui il cosiddetto vuoto normativo aperto dal 2024, che il Decreto fiscale 2026 ha ora deciso di colmare per il futuro.
Il regime dei neo-residenti: a chi si rivolge e come funziona
Il regime dei neo-residenti, disciplinato dall’articolo 24-bis del Tuir, è pensato per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo essere stati fiscalmente non residenti per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti.
La misura non agevola il reddito prodotto in Italia, ma consente di sostituire la tassazione ordinaria sui redditi di fonte estera con una imposta sostitutiva annuale forfetaria. Si tratta quindi di uno strumento rivolto soprattutto a soggetti con patrimoni, investimenti o flussi reddituali collocati fuori dal territorio italiano, interessati a stabilire la residenza in Italia mantenendo un trattamento fiscale definito sui redditi esteri.
È proprio questa impostazione a distinguere il regime dei neo-residenti da quello degli impatriati: il primo guarda alla fiscalità dei redditi esteri, il secondo al trattamento del lavoro svolto in Italia.
Il nuovo regime impatriati per i rientri dal 2024
Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024, la disciplina di riferimento è quella contenuta nell’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023.
Il beneficio ordinario consiste nel far concorrere al reddito complessivo soltanto il 50 per cento del reddito di lavoro prodotto in Italia, per un periodo di cinque anni. In presenza di almeno un figlio minorenne residente in Italia durante il periodo agevolato, la quota imponibile si riduce ulteriormente, con tassazione del 40 per cento del reddito agevolabile.
Il nuovo regime, tuttavia, è più selettivo rispetto al passato. Prevede infatti un tetto massimo di 600.000 euro annui di reddito agevolabile, non si estende ai redditi d’impresa individuale e richiede, oltre al trasferimento della residenza fiscale, un periodo minimo di permanenza all’estero che può variare, a seconda dei casi, tra tre, sei o sette anni, anche in relazione ai rapporti con il datore di lavoro o con il gruppo di appartenenza.
Nel complesso, il legislatore ha costruito un impianto più rigoroso, indirizzato a una platea composta da lavoratori dipendenti, assimilati e autonomi qualificati, senza riproporre i meccanismi di maggiore espansione che avevano caratterizzato la disciplina precedente.
Il vecchio regime impatriati resta per chi è rientrato entro il 2023
Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023, continua invece ad applicarsi il vecchio regime impatriati dell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.
Questa disciplina era generalmente più favorevole. L’abbattimento dell’imponibile arrivava infatti al 70 per cento e, in alcuni casi, nelle regioni del Mezzogiorno poteva salire fino al 90 per cento, senza il limite annuo di 600.000 euro previsto oggi.
Un altro elemento distintivo era la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni, di ottenere una proroga per ulteriori cinque anni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva. Il nuovo regime, invece, si arresta al primo quinquennio e non replica quel modello di estensione.
Finestra aperta per i trasferimenti tra il 2024 e il 2026
L’aspetto di maggiore interesse operativo riguarda il periodo transitorio. Poiché il nuovo divieto si applica solo ai trasferimenti effettuati dal 2027, resta aperta la possibilità, per chi ha trasferito o trasferirà la residenza in Italia nel triennio 2024-2026, di valutare il cumulo tra regime dei neo-residenti e nuovo regime impatriati, sempre che risultino soddisfatti i requisiti richiesti da entrambe le discipline.
In questo senso, il Dl 38/2026 finisce per chiarire indirettamente che il legislatore considera esistente, per il passato e per il periodo transitorio, uno spazio applicativo che non era stato escluso in modo espresso. Per i soggetti interessati, la finestra temporale assume rilievo concreto, soprattutto nei casi in cui convivano redditi di fonte estera e redditi di lavoro prodotti in Italia.
Naturalmente, la possibilità teorica di accesso a entrambi i regimi non elimina la necessità di verificare con attenzione tutti i presupposti richiesti, né consente automatismi. La valutazione resta strettamente legata alla posizione del singolo contribuente, alla composizione dei redditi e al momento in cui si realizza il trasferimento della residenza.
Dal 2027 il quadro sarà più lineare
A partire dal periodo d’imposta 2027, il sistema sarà molto più netto. Chi trasferirà la residenza fiscale in Italia da quel momento non potrà più affiancare il regime dei neo-residenti al regime degli impatriati, indipendentemente dal fatto che si guardi al vecchio o al nuovo assetto normativo.
La modifica mira evidentemente a chiudere un margine interpretativo che si era aperto dopo la riforma del 2023 e a ricondurre i due regimi entro ambiti applicativi separati. Per il legislatore, la scelta sembra essere quella di evitare che un contribuente possa beneficiare, nello stesso periodo, sia della tassazione forfetaria sui redditi esteri sia della riduzione dell’imponibile sui redditi di lavoro prodotti in Italia.
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