Global Minimum Tax: nuovo pacchetto OCSE 2026
Pubblicato il 07 gennaio 2026
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Il 5 gennaio 2026, i 147 Paesi e Giurisdizioni che partecipano all’Inclusive Framework OCSE/G20 sul Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) hanno approvato un pacchetto di misure volto a chiarire e semplificare l’applicazione della Global Minimum Tax (GMT), ossia l’imposizione minima effettiva del 15% sui grandi gruppi multinazionali.
L’accordo rappresenta un passaggio rilevante nel processo di riforma della fiscalità internazionale, poiché definisce in modo più preciso il perimetro operativo delle regole del Secondo Pilastro e rafforza, in particolare, la capacità dei Paesi in via di sviluppo di esercitare un diritto di imposizione primaria sui redditi generati nei rispettivi territori.
Soluzione a due pilastri
Le misure approvate si inseriscono nel solco della “soluzione a due pilastri”, definita nell’ottobre 2021 dall’OCSE e dal G20:
- Primo Pilastro, ridistribuzione dei diritti impositivi sui profitti delle multinazionali, attribuendo una quota di reddito alle giurisdizioni di mercato, anche in assenza di una stabile organizzazione;
- Secondo Pilastro, introduzione delle regole Global anti-Base Erosion (GloBE), finalizzate a garantire un livello minimo di imposizione effettiva in ogni giurisdizione di operatività.
Il pacchetto approvato il 5 gennaio 2026, denominato Side-by-Side Package, interviene proprio sul Secondo Pilastro, con l’obiettivo di aumentare certezza giuridica e ridurre gli oneri di compliance.
I cinque elementi chiave del nuovo pacchetto OCSE
Le indicazioni approvate dall’Inclusive Framework si articolano in cinque ambiti principali, frutto di un lungo confronto tecnico tra le amministrazioni fiscali coinvolte.
1. Semplificazioni operative e Safe Harbour
Il pacchetto introduce strumenti volti a ridurre la complessità applicativa delle regole GloBE, tra cui:
- un Safe Harbour permanente basato su un’aliquota fiscale effettiva semplificata;
- l’estensione del Safe Harbour transitorio basato sul Country-by-Country Reporting (CbCR) fino agli esercizi avviati entro il 31 dicembre 2027.
Queste misure consentono di limitare i calcoli analitici della top-up tax nelle giurisdizioni a basso rischio fiscale.
2. Safe Harbour per incentivi fiscali legati alla sostanza economica
Viene introdotto uno specifico Safe Harbour per gli incentivi fiscali basati sulla sostanza economica, che consente di qualificare determinati incentivi come Covered Taxes, a condizione che siano direttamente connessi a:
- costi del personale;
- investimenti in asset tangibili.
È previsto un Substance Cap pari al 5,5% dei costi del lavoro o del valore di ammortamento degli asset materiali.
3. Safe Harbour per gruppi con capogruppo in giurisdizioni qualificate
Il pacchetto prevede nuovi Safe Harbour per i gruppi multinazionali la cui Ultimate Parent Entity (UPE) è residente in una giurisdizione che applica un regime di imposizione domestica e mondiale considerato coerente con gli standard OCSE sulla tassazione minima.
4. Valutazione basata su evidenze
È introdotto un processo di monitoraggio fondato su dati ed evidenze, finalizzato a garantire condizioni di parità tra tutti i membri dell’Inclusive Framework ed evitare distorsioni competitive nel medio periodo.
5. Rafforzamento dell’imposta minima domestica
Il pacchetto rafforza il ruolo della Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMtt), ossia l’imposta minima domestica che consente agli Stati di portare autonomamente al 15% la tassazione dei profitti realizzati nel proprio territorio, evitando che il prelievo venga trasferito ad altre giurisdizioni tramite le regole GloBE.
Il sistema “Side-by-Side” e l’esclusione dei gruppi statunitensi
Uno degli aspetti più rilevanti dell’accordo riguarda il cosiddetto sistema Side-by-Side, che introduce un regime di safe harbour specifico per i gruppi multinazionali statunitensi.
In presenza di un sistema fiscale domestico considerato “equivalente”, i gruppi con capogruppo negli Stati Uniti possono risultare esclusi dall’applicazione delle due principali regole del Secondo Pilastro:
- Income Inclusion Rule (IIR), che impone alla capogruppo il versamento di un’imposta integrativa sui profitti esteri tassati sotto il 15%;
- Undertaxed Profits Rule (UTPR), che redistribuisce tale prelievo tra le altre giurisdizioni del gruppo.
A partire dal 2026, l’UTPR non si applicherà ai gruppi la cui UPE risiede in una giurisdizione che adotta un regime domestico qualificato, superando il precedente safe harbour transitorio basato sull’aliquota nominale del 20%.
Semplificazione permanente: il Safe Harbour sull'Aliquota Fiscale Effettiva
Tra le innovazioni di maggiore impatto operativo rientra il Safe Harbour permanente sull’Aliquota Fiscale Effettiva (Effective Tax Rate – ETR).
Questo meccanismo consente di calcolare l’ETR utilizzando i dati dei bilanci consolidati (Consolidated Financial Statements), con limitati aggiustamenti tecnici, come l’esclusione di dividendi e plusvalenze su partecipazioni.
Il Safe Harbour ETR sarà applicabile:
- dal 2027 per la generalità dei gruppi multinazionali;
- dal 2026 in specifiche fattispecie transitorie.
Prospettive e fasi successive
L’OCSE ha annunciato che l’Inclusive Framework completerà entro la prima metà del 2026 ulteriori lavori tecnici, tra cui:
- test di semplificazione sui profitti di routine;
- soglie de minimis aggiuntive.
L’impatto complessivo delle misure sarà monitorato fino al 2029, con la possibilità di intervenire per correggere eventuali squilibri competitivi.
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