La deduzione per il leasing spalmata almeno su otto anni

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Il decreto collegato alla Manovra 2006, convertito in legge lo scorso mercoledì 30, contiene una novità di rilevo che investe il settore delle società immobiliari, che è stabilito determinino il reddito imponibile dei fabbricati abitativi in misura pari al canone di locazione che risulta in contratto, senza la deduzione forfettaria del 15%. L'articolo 7 della legge di conversione dispone, infatti, la soppressione della riduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati che si trovano nei comuni di Venezia e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano), valevole anche per i fabbricati abitativi delle imprese. Un'ulteriore novità - prevista dall'articolo 5-ter del Dl n. 203/05 - rivede le modalità di partecipazione alla determinazione del reddito imponibile dei beni in leasing: la deducibilità dei canoni di leasing, per i beni mobili e per quelli immobili, è ammessa se si rispetta un minimo di durata, che viene individuato nella metà del periodo di ammortamento del bene in relazione all'attività che l'impresa ha esercitato. Per i beni immobili, però, tale durata non può essere inferiore ad otto anni, né superiore a quindici. Va, comunque, tenuto presente che la disposizione opera per i soli contratti di locazione finanziaria che vengono stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

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