La via al reverse charge non si ferma al contratto

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Con la circolare n. 50 dell’11 settembre 2007, Assonime commenta i provvedimenti emessi dall’agenzia delle Entrate in merito all’inversione contabile, con riferimento soprattutto alle risoluzioni 205 del 3 agosto 2007 e 220 del 10 agosto 2007 che trattano di noli a caldo e a freddo e di montaggio di pareti e controsoffitti. Nel documento viene evidenziato come nell’applicazione del reverse charge per distinguere il subappalto dalla fornitura con posa in opera in edilizia, debba essere data rilevanza non tanto al nome attribuito dal contratto ma agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle parti. Altra indicazione è quella che non è necessario limitarsi al dato letterale delle parole nel caso in cui siano in contrasto con il comportamento complessivo, posteriore alla conclusione del contratto.  

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