Modello 730-4: novità e scadenze
Pubblicato il 18 luglio 2019
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Nel mese in cui scadono i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, si affrontano le diverse novità che riguardano il modello 730-4.
Dal 9 luglio 2019, infatti, è a disposizione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’applicazione per i sostituti d’imposta che devono comunicare il rifiuto dei modelli 730-4, in quanto non tenuti ad effettuare il conguaglio emerso dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi.
Ulteriormente, l’INPS, con il messaggio n. 2652 dell’11 luglio 2019, ha reso noto che a partire dal 15 luglio 2019 i contribuenti possono effettuare online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2019.
Sostituti d’imposta: presentazione delle comunicazioni di diniego dei 730/4
Come anticipato, attraverso l’applicazione dedicata, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto la comunicazione di diniego dei modelli 730-4, dovrà comunicare i dati dei contribuenti interessati a chi ha prestato l’assistenza fiscale (Caf o professionista), i quali, successivamente, avviseranno i contribuenti del mancato conguaglio da parte del loro sostituto affinchè possano presentare il 730 integrativo.
Viceversa, qualora sia stato il contribuente a presentare direttamente tramite web la propria dichiarazione, il sostituto comunicherà il codice fiscale dell’interessato all’Agenzia, che ne darà notizia al contribuente con avviso nell’area autenticata e per e-mail.
| NB! Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 76124 del 14 aprile 2017, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto ad eseguire le operazioni di conguaglio, deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia. In dettaglio, tale comunicazione va inoltrata entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei risultati contabili attraverso la procedura disponibile nell’area autenticata alla sezione “Comunicazioni-Modelli 730-4”, dei canali telematici Entratel o Fisconline o tramite file utilizzando le specifiche tecniche disponibili sul sito dall’Agenzia. Al seguente link, è possibile reperire le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di cui sopra: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2019/Marzo+2019+Provvedimenti/Provvedimento+12032019+Comunicazione+730+4/Specifiche+tecniche+ricezione+730+4.pdf | 
Il modello 730-4
I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730, utilizzando il modello 730-4. L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.
In dettaglio, la comunicazione deve contenere:
- l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4 (se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello);
- l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.
Come sopra anticipato, il modello deve essere trasmesso, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel, secondo le istruzioni dell’Agenzia e deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).
| NB! Il sostituto d’imposta trattiene i soldi del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi le versa allo Stato mensilmente o annualmente (si pensi al datore di lavoro che trattiene dalla busta paga gli oneri previdenziali e non solo). Il sostituto d’imposta può operare in due modi diversi: 
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Il Modello 730-4 e l’assistenza fiscale
Come comunicato dall’INPS con il messaggio n. 2652 dell’11 luglio 2019, i pensionati o contribuenti che ricevono un’indennità da parte dell’INPS possono verificare sul sito dell’Istituto le risultanze contabili e gestire di conseguenza l’effettuazione del conguaglio fiscale.
Questo è possibile poiché i contribuenti che hanno presentato il modello 730-4, indicando l’INPS quale sostituto d’imposta per la gestione dei conguagli fiscali, possono verificare le risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale, avvalendosi del servizio “Assistenza fiscale (730-4): servizi al cittadino”.
L’Istituto ricorda, altresì, che - a partire dal 15 luglio 2019 - il servizio consentirà ai contribuenti di effettuare online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2019.
| NB! Posto che l’INPS riceve le risultanze contabili direttamente dai soggetti che gestiscono le dichiarazioni, ovvero Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata, e Caf, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario, ne discende che il servizio “Assistenza fiscale (730-4): servizi al cittadino” consente ai contribuenti di consultare i seguenti dati: 
 A tale riguardo, si ricorda che l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’INPS nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare; 
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| QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate - Provvedimento prot. 76124 del 14 aprile 2017 | 
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