Riforma del processo penale: definitiva approvazione in Senato

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Riforma del processo penale: definitiva approvazione in Senato

Nella seduta antimeridiana di oggi, 23 settembre 2021, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale.

Appena ieri, l’Assemblea aveva dato il proprio ok alla questione di fiducia posta dall'Esecutivo sugli articoli 1 e 2 del provvedimento, a poche ore da quella incassata, sempre in Senato, per quel che riguarda la riforma del processo civile.

Il testo, già licenziato anche dall’Aula della Camera, prevede, nel suo primo articolo, una serie di deleghe al Governo che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge, oltre ad alcune novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive, contenute nel secondo articolo.

La preminente finalità dell’intervento, si rammenta, è quella di accelerare il procedimento penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. L’obiettivo è quello di ridurre del 25% la durata media dei processi, nel rispetto degli impegni presi con l’Ue.

Le nuove previsioni sono anche volte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.

Prescrizione e improcedibilità, le nuove disposizioni

Tra le principali novità, si segnalano le misure su prescrizione e improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

La riforma penale, sul punto, interviene con disposizioni immediatamente prescrittive, finalizzate a confermare la regola, introdotta con la Legge Spazzacorrotti (n. 3/2019), sulla cui base il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna.

Inoltre, si è inteso escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione nonché prevedere che, se la sentenza viene annullata con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprenda il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

In parallelo alla prescrizione, viene introdotto, nel codice di procedura penale, l’istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Sono introdotti, così, dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati, rispettivamente:

  • in 2 anni per l’appello;
  • in un anno per il giudizio di cassazione.

In caso di mancata definizione del giudizio entro tali termini si ha la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale.

Nondimeno, i termini di durata dei giudizi di impugnazione, sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, possono essere oggetto di proroga da parte del giudice che procede.

Si prevede, in particolare, che:

  • per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine possa essere prorogato, per ragioni relative alla complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo;
  • per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione mafiosa, possano essere concesse proroghe, fino ad un massimo di 3 anni per l’appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità;
  • per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione, laddove ricorrano i motivi che giustificano la proroga.

I termini di durata massima, in ogni caso, non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l’ergastolo e quando l’imputato vi rinunci.

Regime transitorio su improcedibilità

Per queste nuove disposizioni in materia di improcedibilità è previsto un periodo transitorio sui tempi dei processi: le norme saranno applicabili solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020.

Rispetto a questi procedimenti, tuttavia, se l’impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l’appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio in Cassazione.

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