SPECIALE ASSUNZIONI | Certificazione parità di genere: aziende premiate con lo sconto sui contributi

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SPECIALE ASSUNZIONI | Certificazione parità di genere: aziende premiate con lo sconto sui contributi
AGGIORNATO AL MESSAGGIO INPS N. 1269/2023

Certificare l'attuazione della parità di genere in azienda può aprire le porte ad un insieme di premialità ancora poco note alla maggioranza delle imprese.

Lo dimostrano i risultati, deludenti, della “prima tornata” di domande per lo sgravio contributivo parziale riconoscibile alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere. Il procedimento di richiesta del beneficio per l'annualità 2022 si era chiuso, lo scorso 15 febbraio, con solo 346 richieste di adesione (il dato è stato reso noto da Antonio Pone, direttore generale vicario dell'INPS, durante la puntata del 23 febbraio 2023 della webtv dei consulenti del lavoro).

L'INPS, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, ha riaperto i termini per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022. L'Istituto attenderà l'esito di questa prima fase applicativa per emanare, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le istruzioni per l'acceso all'esonero contributivo a favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022.

E' pertanto opportuno che le aziende non ancora certificate procedano alla richiesta della certificazione per ottenere lo sconto sui contributi da versare all'INPS. relativamente al 2023.

Uno sconto che, come vedremo, non è assolutamente da sottovalutare per i suoi molteplici vantaggi.

Certificazione della parità di genere: come ottenerla

Il primo, ineludibile, passaggio del processo di riconoscimento dei benefici contributivi prevede che l'azienda si attivi per richiedere e ottenere la certificazione della parità di genere.

Istituita dall’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la certificazione attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

La certificazione della parità di genere è rilasciata, su base volontaria e su richiesta dell'azienda interessata, dagli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 del 16 marzo 2022 che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere prevedendo l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni (decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022).

NOTA BENE: La prassi UNI/PdR 125:2022 non si applica alle Partite IVA che non hanno dipendenti o addetti/e.

La certificazione ha validità triennale, ma è soggetta a monitoraggio annuale.

È importante far notare che per le PMI e per le micro imprese sono previsti contributi economici per sostenere i costi della certificazione.

ATTENZIONE: Va sottolineato che impediscono il conseguimento della certificazione della parità di genere il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo, da parte del datore di lavoro, all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, se rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione.

Parità di genere e benefici contributivi

Per le aziende in possesso della certificazione della parità di genere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento il legislatore riconosce, a regime, uno sgravio contributivo parziale.

L'agevolazione contributiva in parola è stata prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo inizialmente per il solo anno 2022, nel limite di 50 milioni di euro annui. Successivamente la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha reso strutturale lo sgravio.

L'INPS ha emanato, con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, le istruzioni da seguire per ottenere la concessione dello sgravio a favore delle aziende in possesso della certificazione della parità di genere al 31 dicembre 2022.

Per tali aziende il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'agevolazione è stato differito al 30 aprile 2023 con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023..

Lasciandoci guidare dalle disposizioni di cui al decreto attuativo del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le Pari opportunità e la famiglia e dell'Economia e delle finanze nonché dalle indicazioni fornite dall'Istituto per il 2022 con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 e il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, istruzioni, che si ritiene ipotizzabile possano essere confermate (almeno nell'impianto generale) per l'annualità 2023, delineiamo di seguito le caratteristiche principali dell'agevolazione in parola.

Sgravio contributivo per la parità di genere: a chi spetta

Il beneficio contributivo è riconosciuto a favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (per l'annualità 2023, entro il 31 dicembre 2022).

Lo sconto contributivo spetta per il periodo di validità della certificazione.

Forniamo di seguito il prospetto dei datori di lavoro beneficiari dello sgravio e di quelli esclusi dall’applicazione dello stesso.

Datori di lavoro destinatari dello sgravio

Datori di lavoro esclusi dallo sgravio

Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi:

  • gli enti pubblici economici
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico
  • gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
  • i consorzi di bonifica
  • i consorzi industriali
  • gli enti morali
  • gli enti ecclesiastici
  • Le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative
  • Le aziende ed Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo
  • Le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni
  • Le Università
  • Gli Istituti autonomi per case popolari e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), comunque denominate, che non siano qualificate dalla legge istitutiva quali enti pubblici economici
  • Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
  • Gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
  • Le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
  • Le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
  • Le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime
  • Le IPAB e le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo
  • La Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e, in linea generale, le Autorità indipendenti qualificate come Amministrazioni pubbliche

Sgravio contributivo per la parità di genere: quanto spetta

L'esonero spetta in misura non superiore all'1% della contribuzione previdenziale sgravabile complessivamente dovuta dal datore di lavoro e nel limite massimo (per ciascuna azienda) di 50.000 euro annui, riparametrato su base mensile.

La soglia massima mensile di sgravio fruibile per ciascuna azienda è pari pertanto a 4.166,66 euro.

Sono escluse dal beneficio contributivo e sono pertanto dovute per intero le seguenti contribuzioni minori:

  • i contributi, se dovuti, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • i contributi, se dovuti, ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148);
  • i contributi, se dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • i contributi per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • la contribuzione che non ha natura previdenziale
  • le contribuzioni solidaristiche.

Lo sgravio spetta:

1) per il periodo di validità della certificazione e con decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa;

2) nei limiti delle risorse finanziare stanziate (50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022). In caso di incapienza delle risorse a fronte delle domande pervenute, il beneficio è proporzionalmente ridotto a tutti i datori di lavoro beneficiari dello sgravio.

ATTENZIONE: In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro è tenuto, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’INPS e a sospendere la fruizione della misura autorizzata. I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti e in aggiunta al pagamento di tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato. L’INPS verificherà la permanenza dei requisiti di legge in capo a tutti i datori di lavoro ammessi al beneficio.

Sgravio contributivo per la parità di genere: a quali condizioni spetta

Lo sgravio contributivo spetta a condizione che:

  • sussistano la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e le altre condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
  • il datore di lavoro abbia conseguito la certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale del 29 aprile 2022;
  • per le aziende che occupano oltre 50 dipendenti, l’assenza di provvedimenti di sospensione (disposti per la durata di un anno) dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro, emanati dall’Ispettorato nazionale del lavoro per inottemperanza, protrattasi per oltre 12 mesi, all'obbligo di redigere, ogni 2 anni e secondo le modalità indicate nel decreto del 29 marzo 2022, il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Pertanto le aziende obbligate, per fruire dello sgravio, devono aver correttamente presentato il rapporto biennale.

NOTA BENE: Si ricorda che, per il biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile è scaduto il 14 ottobre 2022 (decreto Interministeriale 28 settembre 2022).

Sgravio contributivo per la parità di genere: i vantaggi

L’esonero contributivo in parola presenta i seguenti vantaggi:

1) in quanto intervento generalizzato, non costituisce aiuto di Stato;

2) può essere cumulato con gli altri esoneri o le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovviamente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e in assenza di specifici divieti di cumulo con gli altri regimi agevolativi.

Sgravio contributivo per la parità di genere: domanda

L’ammissione allo sgravio contributivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda di ammissione da inoltrare all'INPS per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti intermediari professionisti del lavoro (articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12).

Per le domande di esonero presentate da datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022, l'accesso al beneficio è consentito utilizzando il modulo telematico “PAR_GEN”, da inviare entro il nuovo termine del 30 aprile 2023.

Relativamente all'annualità 2022, l'INPS, ha chiarito che in sede di compilazione della domanda di esonero, si dovrà indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore. La retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.  Le domande già inviate  dovranno essere corrette entro il 30 aprile 2023 rinunciando a quelle erronee e inviando una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.

All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

Per il 2023 si attendono, in merito, le istruzioni operative di cui daremo tempestivamente conto.

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