Lavoro
Fondo di solidarietà per le imprese del credito
07/05/2015 Al fine di assicurare forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della Legge Fornero (Legge n. 92/2012), ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Il comma...Il salario minimo si ottiene con la diffida accertativa
07/05/2015 Romolo e Remo sono amici di lunga data, come fratelli. C’è grande affiatamento tra di loro e pure un po’ di rivalità: sembra quasi che ogni giorno competano per affermare la supremazia dell’uno sull’altro. Ultimamente, il principale argomento di discussione è il lavoro; per guadagnarsi da vivere operano entrambi come facchini, ma in due distinte società cooperative.Romolo non ha dubbi: “Siamo tutti e due facchini, ma io percepisco il 20% in più di retribuzione, evidentemente sono più bravo di te!”. Remo ribatte all’apparenza senza timore e alza la posta: “A me il capo ha detto che sono sprecato sopra il muletto, dal prossimo anno mi sposta davanti al computer…”.
Ma Remo non riesce a far finta di niente: quanto affermato da Romolo sulla differenza di retribuzione si incunea nella psiche come un tarlo che scava cunicoli nel legno e diventa la più classica delle intrusioni involontarie, il cosiddetto pensiero ruminante. Remo decide allora di rivolgersi al Sindacato e chiede se è possibile che a parità di mansioni vi siano differenze retributive così marcate.
Il sindacalista gli spiega che il datore di lavoro è libero di scegliere quale contratto collettivo applicare (Cass. civ. Sez. lavoro, 18/12/2014, n. 26742); può quindi accadere che vi siano difformità stipendiali anche tra imprese operanti nello stesso settore merceologico. Però, fornisce a Remo un elemento che potrebbe cambiare il corso della storia: gli racconta che la Corte Costituzionale ha stabilito che al socio lavoratore subordinato si applicano i minimi retributivi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (Corte Cost.,Sentenza n. 51/2015).
Non solo, gli suggerisce di rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro e di denunciare l’accaduto, affinché i funzionari ministeriali adottino un provvedimento di diffida accertativa che permetta a Remo di recuperare le differenze retributive non percepite (Ministero del Lavoro, Circolare n. 7068/2015).
Remo già pregusta il prossimo incontro con Romolo: ristabilita l’equità sulle retribuzioni, gli rimane pur sempre la promessa del capo; il prossimo anno si scende dal muletto e si ottiene una scrivania!