Adempimento collaborativo: codice di condotta senza firme

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Adempimento collaborativo: codice di condotta senza firme

Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento all'approvazione del codice di condotta per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ha disposto modifiche al decreto del 29 aprile 2024 (in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024) con cui è stato approvato il relativo codice di condotta.

Le novità sono state veicolate con il decreto Mef del 3 ottobre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2024. Le correzioni sono giunte proprio nella stessa data in cui i soggetti già in regime di cooperative compliance dovevano apporre la sottoscrizione del codice di condotta (ossia il 5 ottobre 2024).

Queste modifiche sono state necessarie per facilitare l'adozione delle regole del codice di condotta nei sistemi integrati che i contribuenti usano per rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi fiscali all'interno del regime di adempimento collaborativo.

Ma andiamo indietro di qualche mese e vediamo il tenore delle disposizioni del decreto del 29 aprile 2024.

Codice di condotta: adempimenti

Il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti è stato introdotto nel 2015 al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

E’ stato previsto, con decreto del 29 aprile 2024, l'adozione di un codice di condotta che stabilisce gli obblighi tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che partecipano al regime di adempimento collaborativo. In dettaglio:

  • il codice di condotta viene sottoscritto dall'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti al momento dell'ingresso nel regime di adempimento collaborativo;
  • gli obblighi contenuti nel codice diventano effettivi dall'anno fiscale in cui il contribuente richiede di aderire al regime, e si rinnovano automaticamente ogni anno. Questo a meno che il contribuente non dichiari esplicitamente la decisione di cessare l’adesione al regime;
  • in caso di modifiche successive al codice di condotta, a seguito di un nuovo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia l'Agenzia delle Entrate che i contribuenti sono tenuti a firmare una nuova versione del codice entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di modifica.

Per quanto riguarda i contribuenti facenti già parte del regime di adempimento collaborativo alla data del decreto del 29 aprile 2024, si prevede l’obbligo di firma del codice di condotta entro i successivi centoventi giorni dall’entrata in vigore del citato decreto (5 ottobre 2024).

Fin dall'inizio, le imprese hanno evidenziato, insieme ad altre problematiche, che la firma del codice di condotta costituiva un vincolo superfluo e gravoso, esprimendo quindi la speranza che venisse eliminato.

Intervento Mef: oneri eliminati

Sul filo di lana, il decreto dell’Economia del 3 ottobre 2024, costituito da un solo articolo, accoglie le rimostranze sollevate e modifica il precedente atto del 29 aprile 2024 circa l’approvazione del codice di condotta, eliminando il riferimento alla sottoscrizione.

Nello specifico, viene ribadito che il codice di condotta è finalizzato a specificare e stabilire gli obblighi reciproci tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che partecipano al regime di adempimento collaborativo, come previsto dal decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128, e che rientra tra i doveri osservare gli impegni contenuti nel codice.

Il provvedimento prosegue specificando che gli obblighi condivisi tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti del regime di adempimento collaborativo diventano vincolanti a partire dal periodo di imposta in cui viene inviata all'Agenzia la richiesta di adesione a tale regime.

Dunque, è stata rimossa l’originaria disposizione che stabiliva che il codice di condotta dovesse essere firmato sia dall'Agenzia delle Entrate che dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo al momento dell'ingresso nel regime stesso.

Similmente, per i contribuenti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto 29 aprile 2024, viene stabilito che il codice di condotta impegna l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data.

Anche in questo caso, è stato eliminato il riferimento alla sottoscrizione, ritenendo che tali imprese siano già conformi, data la loro relazione di collaborazione e trasparenza con l'Agenzia delle Entrate.

Cenni sul regime collaborativo

Va ricordato che il contribuente che partecipa al regime di adempimento collaborativo deve avere un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, rispettando la sua autonomia nella scelta delle soluzioni organizzative ottimali per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Questo sistema deve anche includere una mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili utilizzati, inserendosi all'interno del sistema di governance aziendale e di controllo interno. Mentre si mantiene un'adeguata osservanza degli obblighi fiscali, il sistema deve garantire:

a) l'assegnazione chiara di ruoli e responsabilità ai vari settori dell'organizzazione riguardo ai rischi fiscali;

b) procedure efficaci per la rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, con un rispetto garantito su tutti i livelli aziendali;

c) procedure valide per correggere eventuali carenze nel funzionamento del sistema e per implementare le azioni correttive necessarie;

d) una mappatura dei rischi fiscali legati ai processi aziendali.

Il sistema di cui sopra deve essere certificato da professionisti indipendenti con competenze specifiche e iscritti agli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La certificazione inesatta comporta sanzioni come previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La certificazione è considerata infedele se mancano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, o se i dati non corrispondono a quelli presentati dal contribuente, o se il certificatore attesta falsamente di aver svolto le verifiche richieste dal regolamento.

In caso di certificazione inesatta, l'Agenzia delle Entrate può valutare l'ammissione o la continuazione del contribuente nel regime di adempimento collaborativo e segnalare il comportamento del professionista al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le opportune valutazioni.

l sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti.

Soglie di ingresso

Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, al regime possono accedere i soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

  • 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025;
  • 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;
  • 100 milioni di euro, a partire dal 2028.

Benefici

Tra le premialità per chi aderisce alla cooperative compliance vi sono:

  • l’eliminazione totale delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali segnalati tempestivamente e in modo completo, prima di inviare le dichiarazioni fiscali o prima della scadenza dei termini fiscali. Tale vantaggio è condizionato al soddisfacimento di specifici requisiti;
  • la riduzione del 50% delle sanzioni per azioni correlate a rischi fiscali di minore entità inclusi nella mappa dei rischi;
  • l’esenzione dall'obbligo di fornire garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette per tutta la durata della partecipazione al regime, estendendosi anche ai rimborsi richiesti dai rappresentanti dei gruppi IVA che aderiscono al regime.
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