APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

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APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, l’INPS ha fornito precisazioni, dapprima con il messaggio del 4 aprile 2018, n. 1481, successivamente con il messaggio del 12 aprile 2018, n. 1609.

Nel primo messaggio, l’Istituto ha provveduto a fornire indicazioni al fine di presentare la domanda per poter usufruire dei benefici in questione, mentre nel secondo messaggio, ha reso nota la proroga per l’integrazione della relativa documentazione.

 

I lavoratori c.d. gravosi

Come anticipato, con il messaggio del 4 aprile 2018, n. 1481, l’INPS ha fornito precisazioni in ordine alla verifica delle condizioni di accesso ai benefici in argomento, innanzitutto per i lavoratori considerati precoci perché svolgenti attività lavorative c.d. “gravose”.

In particolare, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre accertare che l'interessato abbia svolto per almeno 7 o 6 anni attività lavorativa c.d. “gravosa” (intesi come periodi di anzianità contributiva) nel periodo compreso rispettivamente nei 10 o 7 anni precedenti la data di perfezionamento dei requisiti anagrafico e/o contributivo, ovvero la successiva data di:

a) presentazione della domanda di “certificazione”, in caso di svolgimento di attività lavorativa alla stessa data;

b) versamento/accredito dell'ultima contribuzione, in caso di avvenuta cessazione dell'attività lavorativa.

In definitiva, si evidenzia che, ai fini del riconoscimento del beneficio occorre che nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, il lavoratore risulti dunque in possesso di contribuzione obbligatoria riferita ad attività lavorativa c.d. gravosa e/o di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro c.d. gravoso che, complessivamente considerata, sia rispettivamente pari ad almeno 7 o 6 anni.

Ancora sul punto si precisa che, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore agricolo e della zootecnia, tale condizione si considera verificata qualora:

  • nell’arco temporale dei 10 o 7 anni, come sopra individuato, tali soggetti abbiano perfezionato rispettivamente almeno 1092 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 7 anni);

  • o almeno 936 contributi giornalieri (pari a 156 contributi giornalieri per 6 anni), utilizzando, a tal fine, anche la contribuzione accreditata con riferimento alla predetta attività eccedente le 156 giornate annue.

 

NB! L’accertamento della predetta condizione, anche in via prospettica, deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Inoltre, visto che solo i periodi figurativi accreditati in costanza di rapporto di lavoro concorrono a determinare l’attività c.d. gravosa, le Strutture territoriali dell’INPS dovranno preliminarmente verificare se la relativa contribuzione presente sul conto assicurativo sia effettivamente riconosciuta all’interno del rapporto di lavoro c.d. gravoso.

 

Precisazioni relative a soggetti con invalidità almeno pari al 74% e soggetti che assistono e convivono con persone affette da handicap grave

Con riferimento, invece, alle ulteriori categorie di lavoratori precoci, l’INPS ha chiarito che l’APE sociale e il pensionamento anticipato degli stessi non possono essere riconosciuti nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale o della pensione anticipata, lo status di invalido pari o superiore al 74% o si sia verificato il decesso dell’assistito (al contrario, il venir meno delle predette condizioni successivamente alla data di decorrenza effettiva dei trattamenti non fa venir meno il diritto ai benefici in parola).

 

Tempistiche per la fruizione del beneficio

Presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017

Nel 2017, per i soggetti “certificati” che alla data di verifica delle condizioni avevano già maturato tutti i requisiti e le condizioni e avevano cessato l’attività lavorativa, la decorrenza del trattamento è retrodatata al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni; comunque, non anteriormente al 1°maggio 2017.

Ciò indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio purché, per l’APE sociale, la stessa non sia effettuata oltre i termini per la sperimentazione (31 dicembre 2018).

Decorrenze APE sociale e pensione “precoci” per i soggetti “certificati” nel 2017, che risultino aver svolto attività lavorativa dopo la decorrenza dei trattamenti

I soggetti che hanno perfezionato i requisiti e le condizioni per l’accesso ai benefici nell’anno 2017, con riferimento ai quali la retrodatazione della decorrenza effettiva del trattamento al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e di tutte le condizioni comporti l’impossibilità di erogare l’indennità APE sociale o la pensione anticipata per i c.d. precoci, rispettivamente per avvenuto superamento dei limiti reddituali annuali previsti dalla legge o per svolgimento di attività lavorativa, possono chiedere che il beneficio decorra dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Soggetti che hanno acquisito lo “status” di invalido al 74% o hanno perfezionato i 6 mesi di assistenza e convivenza nel mese di dicembre 2017

I soggetti che hanno presentato domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, possono beneficiare del regime delle decorrenze alla maturazione dei requisiti previsto per l’anno 2017.
I relativi trattamenti non potranno avere decorrenza anteriore all'1.1.2018.

 

Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia

Come già specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 13 ottobre 2017, n. 7214, i soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per l’accesso alla pensione in salvaguardia, hanno la facoltà di optare tra le due prestazioni.

Pertanto, nei casi di domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale/beneficio “precoci” presentate da soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per la salvaguardia, è necessario che la Struttura territoriale convochi i richiedenti al fine di invitarli ad effettuare, per iscritto, una scelta.

A riguardo, si precisa che:

  • se il soggetto sceglie di accedere alla pensione usufruendo della certificazione per la salvaguardia, la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio già presentata deve essere respinta sulla base della suddetta opzione;

  • viceversa, se il soggetto opta per la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, le Strutture territoriali devono preliminarmente annullare la certificazione in salvaguardia al fine di consentire alla procedura “UNICARPE” di lavorare la certificazione per i detti benefici APE sociale/beneficio ”precoci”.

 

Presentazione e accoglimento di una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione

Nelle ipotesi in cui, nelle more della definizione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, sia presentata o sia in corso di istruttoria una domanda di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione, per la quale non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere, la contribuzione da rendita/riscatto/ricongiunzione può essere provvisoriamente considerata esclusivamente ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’onere (in tal caso è opportuno, a questo fine, che la Struttura territoriale acquisisca dall’interessato una dichiarazione in merito alla volontà di pagare il relativo onere).

Pertanto, ai fini dell’istruttoria delle domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale si deve tener conto anche delle domande di rendita vitalizia/riscatto/ricongiunzione (anche presentate successivamente a quella di verifica delle condizioni per l’APE sociale, purché nelle more della definizione della stessa), che siano state accolte e per le quali non siano ancora decorsi i termini per il versamento del relativo onere.

 

NB! La rendita vitalizia, i riscatti e le ricongiunzioni hanno efficacia retroattiva; pertanto, dal momento in cui l’interessato versa il relativo onere, i contributi si collocano nel periodo di riferimento con efficacia ex tunc.

 

Chiarimenti circa le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci, in relazione allo svolgimento delle attività gravose, devono essere presentate in modalità telematica.

A tale proposito si fa presente che il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 5 febbraio 2018 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016), all’allegato A ha ulteriormente specificato, anche con l’indicazione del codice professionale ISTAT, l’elenco aggiornato dei lavori gravosi ed usuranti che danno diritto all’accesso all’Ape Sociale e alla riduzione dei requisiti contributivi per il pensionamento come lavoratore precoce.

L’INPS ha, conseguentemente, provveduto all’aggiornamento del modello per l’attestazione del datore di lavoro (AP116) circa lo svolgimento delle attività gravose, includendo le nuove professioni e prevedendo un apposito campo per l’indicazione del codice professionale ISTAT.

Al fine di avere un quadro completo, ai sensi del menzionato decreto del 5 febbraio 2018, ecco l’elenco aggiornato e completo dei lavori usuranti e gravosi:

  • Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

  • Conciatori di pelli e di pellicce;

  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

  • Conduttori di mezzi pesanti e camion;

  • Personale delle professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

  • Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

  • Insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;

  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

  • Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;

  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (G.U. n. 108 dell’11 maggio 2018).

  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

 

Da ultimo, l’INPS, con messaggio n. 1609 del 12 aprile 2018, ha comunicato che è stato prorogato dal 13 aprile al 20 aprile 2018 il termine per integrare la documentazione per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci.

Pertanto, sia per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori c.d. “precoci”, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1° marzo 2018, sia per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 31 marzo 2018, è consentita l’integrazione della documentazione entro il 20 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.

 

NB! L’integrazione dovrà riguardare esclusivamente l’allegazione del nuovo modello AP116, non anche i dati forniti al momento dell’invio della domanda.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota n. 7214 del 13 ottobre 2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto del 5 febbraio 2018

INPS - Messaggio n. 1481 del 4 aprile 2018

INPS - Messaggio n. 1609 del 12 aprile 2018

 

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