Avviso non prima dei 60 giorni, l'emanazione dipende dalla firma

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Con sentenza n. 11088 del 28 maggio 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, e, in particolare, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 secondo la quale l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni entro cui il contribuente può comunicare osservazioni e richieste.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno evidenziato come, ai fini del rispetto del predetto termine, per data di emanazione dell'atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, data, ossia, dell'atto e non di notifica del medesimo.

Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 – Accertamento 60 giorni dopo il verbale - Ambrosi

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