Aziende speciali: contribuzione per prestazioni minori
Pubblicato il 04 aprile 2024
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Fornita dall’Inps una panoramica degli obblighi contributivi delle aziende speciali non aventi la forma giuridica di società di capitali con riferimento alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente.
Vediamo nel dettaglio quanto illustrato dall’Istituto con la circolare n. 53 del 3 aprile 2024.
Natura giuridica dell’azienda speciale
Secondo quanto disposto dall’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda speciale è un ente strumentale dell’ente pubblico territoriale dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
Si tratta dunque di una struttura giuridica ad ordinamento pubblicistico volta alla realizzazione della gestione di servizi aventi rilevanza imprenditoriale che, integrando un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente o agli enti da cui promanano, è riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle pubbliche Amministrazioni.
Questa doppia natura dell’azienda speciale si caratterizza dall’evidente compresenza e dalla reciproca interazione di elementi pubblicistici, da un lato, e pienamente privatistici, dall’altro.
Pertanto, l’azienda speciale si configura quale soggetto giuridico ibrido, caratterizzato dalla compresenza e dalla interazione di elementi pubblicistici e privatistici dall’altro; sul fronte dell’attività svolta è inoltre destinata alla produzione di beni e attività con criteri di efficacia, efficienza ed economicità gestionale che è di fatto attività imprenditoriale in senso proprio.
Pertanto, è la natura imprenditoriale ed economica dell’attività istituzionalmente svolta a connotare l’individuazione degli obblighi contributivi generalmente applicabili alle aziende speciali costituite ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del Tuel, e a comportare la qualificazione di ente pubblico economico non ascrivibile nel novero delle pubbliche Amministrazioni in senso stretto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ma vediamo ora l’analisi relativa all’assetto delle tutele relative alle assicurazioni sociali minori dei lavoratori dipendenti delle aziende speciali effettuata dall’Istituto con la circolare n. 53, nell’ambito dell’attività dell’Istituto finalizzata all’assestamento e al consolidamento degli obblighi contributivi afferenti a soggetti contribuenti con personalità giuridica di diritto pubblico non riconducibili al novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
Contribuzioni minori
Malattia
Secondo l’articolo 20, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto hanno l’obbligo del versamento dei contributi per maternità e malattia secondo la vigente normativa dal 1° gennaio 2009.
Poiché inoltre, con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, è stato stabilito che i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente, l’obbligo contributivo concerne anche i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità e che corrispondono, sulla base di un obbligo assunto contrattualmente, un trattamento economico sostitutivo della predetta.
Dette disposizioni valgono anche per gli enti pubblici economici e per le aziende speciali limitatamente alle categorie di lavoratori per i quali l’indennità è dovuta per legge.
Maternità
Si applicano le disposizioni vigenti del Testo unico della maternità e della paternità che, con riferimento alle lavoratrici e lavoratori delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che in luogo delle indennità da erogare in forza della sussistenza dell’assicurazione economica di maternità, durante i riposi per allattamento e i permessi spettano i trattamenti economici previsti da disposizioni normative e contrattuali; dunque, in applicazione dei principi generali che regolano il rapporto assicurativo assistenziale, il legislatore ha previsto, all’articolo 79 del D.lgs n. 151/2001, il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento di un’apposita contribuzione.
Ex Cuaf
Nei confronti delle aziende speciali non sussiste l’obbligo contributivo sempreché le medesime aziende garantiscano un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di assegni al nucleo familiare.
Fondo di garanzia TFR
Per il trattamento di fine rapporto sussiste l’obbligo di versare la contribuzione afferente al finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Fondo di tesoreria
Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato e che matura il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 c.c., le aziende speciali sono tenute al versamento del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e disciplinato dalle disposizioni contenute nei relativi decreti di attuazione.
Pertanto, le aziende speciali in argomento devono provvedere ad inoltrare alle strutture territorialmente competenti dell’Istituto la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “1R” sulla matricola loro assegnata.
NASpI
I lavoratori dipendenti delle aziende speciali rientrano nel campo di applicazione della NASpI, per cui è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario, contributo addizionale per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché il contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Fondo di integrazione salariale
Le aziende speciali non sono invece ricomprese nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né tra i beneficiari delle tutele previste dai Fondi di solidarietà; pertanto, sono assoggettate all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022, peraltro, per le aziende speciali che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, il contributo di finanziamento è pari allo 0,50% (2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio; sono esclusi, viceversa, i dirigenti.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, l’aliquota contributiva è dello 0,80%.
Cigs
Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi si applicano ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015).
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti sono tenuti a versare lo 0,90%dell’imponibile contributivo.
Tabella riassuntiva
Assicurazione |
Aliquota |
NASpI (contribuzione ordinaria)
|
1,31% |
NASpI (contribuzione Art. 25, L. n. 845/1978)
|
0,30% |
Fondo di Garanzia TFR |
0,20% (0,40% per i dirigenti industria) |
Maternità |
industria: 0,46% terziario: 0,24% |
Malattia
|
industria (solo operai): 2,22% terziario: 2,44% |
Ex CUAF |
-------
|
FIS - Datori di lavoro fino a 5 dipendenti (di cui 0,17% a carico del dipendente) |
0,50%
|
FIS - oltre 5 dipendenti (di cui 0,27% a carico del dipendente) |
0,80% |
CIGS | 0,90% |
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