Bancarotta prefallimentare se la condotta rilevante è precedente al fallimento

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Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza n. 36551 del 13 ottobre 2010, hanno accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un imprenditore di un'azienda in crisi avverso la decisione di condanna impartitagli dai giudici di merito relativamente all'accusa di bancarotta fraudolenta fallimentare.

In particolare, il ricorrente, ex amministratore di una società di calcio pugliese poi dichiarata fallita, aveva distratto, a proprio favore, nel corso della procedura concorsuale, i soldi ricavati dalla vendita di un pacchetto di azioni a lui intestate che, di fatto, non erano mai entrate nella disponibilità della società amministrata. 

Secondo i giudici di legittimità, poiché la condotta di depauperamento del patrimonio aziendale, posto a garanzia delle ragioni dei creditori, non poteva, nella specie, essere ravvisata nell'alienazione di titoli azionari nominativi, ma piuttosto, nel pregresso prelievo dal conto corrente societario della somma per l'acquisto dei titoli, la fattispecie che avrebbe dovuto essere eventualmente imputata all'imprenditore era la bancarotta fraudolenta patrimoniale “prefallimentare” e non quella fallimentare. 

Per la Corte, non vi era, inoltre, alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente in quanto lo stesso, attraverso l'iter del processo, era venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto di imputazione. 

Ora la questione sarà di nuovo esaminata nel merito da una diversa sezione della Corte d'appello di Lecce.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Non è bancarotta vendere quote acquisite pre-fallimento - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Per la bancarotta basta l'acquisto di titoli azionari – Negri

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