Confermato il sequestro dei manifesti che dileggiano la bandiera italiana

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Con sentenza n. 23690 depositata il 13 giugno 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da una donna, a cui era stato contestato il reato di vilipendio alla bandiera italiana, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip con riferimento ad alcuni manifesti recanti la dicitura “il sud Tirolo può fare a meno dell'Italia” e raffiguranti una scopa di saggina, che spazzava via la bandiera italiana per far posto a quella tirolese.

La donna si era rivolta ai giudici di Cassazione lamentando violazione di legge e sostenendo che il fatto contestato non fosse riconducibile alla figura di reato prevista dall'articolo 292 c.p.; secondo la difesa della stessa, in particolare, non era più punibile, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 85/2006, l'offesa recata ai colori dello Stato ove non riportati su bandiere ufficiali o emblemi.

Diverse le conclusioni della Suprema corte secondo cui, pur nella sua attuale formulazione, l'articolo 292 Codice penale continua ad avere ad oggetto la tutela della bandiera italiana, intesa come emblema dello Stato. Affinché detto reato possa ritenersi sussistente, - si legge nel testo della decisione - “è necessario che la condotta qualificabile come vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale”.

E nel caso in esame, era fuori dubbio la sussistenza del reato contestato atteso che nel manifesto elettorale sottoposto a sequestro, era raffigurata una vera e propria bandiera italiana, “rappresentata ad evidente fine di dileggio e con chiaro intento denigratorio, siccome portata via da una scopa, per far posto a quella tirolese, raffigurata come la bandiera pulita, che segue al sudiciume ramazzato dalla scopa”.
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