Confidi: regole per la proroga della gestione dei contributi

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Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adottato il 22 dicembre 2025, sono state definite le procedure attuative per la presentazione delle domande di proroga del termine di gestione dei contributi concessi ai Confidi ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, nonché le modalità di restituzione delle risorse del fondo rischi nei casi di mancata proroga o di diniego.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2025, completando il quadro regolatorio relativo alla gestione delle risorse residue assegnate ai Confidi.

Ambito di applicazione

Il decreto Mimit del 22 dicembre 2025 disciplina:

  • le procedure amministrative e gli schemi di domanda per la richiesta di proroga della gestione del contributo;
  • le modalità e i termini di restituzione delle risorse del fondo rischi nei casi di:
    • mancata presentazione dell’istanza di proroga;
    • diniego della proroga da parte del Ministero.

Le disposizioni si applicano ai Confidi assegnatari dei contributi concessi in attuazione del decreto 3 gennaio 2017, inclusi quelli che, successivamente all’entrata in vigore del decreto 9 dicembre 2022, hanno utilizzato il fondo rischi anche per la concessione di finanziamenti agevolati.

Requisiti per l’accesso alla proroga

Ai fini dell’ammissibilità della domanda di proroga, il Confidi deve possedere, alla scadenza del termine di gestione, tutti i seguenti requisiti:

  • iscrizione:
    • all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario (TUB), oppure
    • all’elenco di cui all’articolo 112 del TUB;
  • assenza di stato di scioglimento, liquidazione o procedure concorsuali;
  • conseguimento di un Indicatore (rapporto tra garanzie/finanziamenti concessi e contributo assegnato) pari o superiore a 2.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta di proroga:

  • può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma DGIAI accessibile dal sito del Ministero;
  • deve utilizzare il modulo di domanda conforme all’Allegato 1 del decreto;
  • deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di gestione, a pena di inammissibilità.

È inoltre richiesto che il Confidi disponga di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata presso il Registro delle imprese.

Istruttoria e divieto di utilizzo delle risorse

Le domande sono esaminate dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione. Nel corso dell’istruttoria:

  • possono essere richieste integrazioni documentali;
  • sono effettuate le verifiche in materia di documentazione antimafia e di regolarità contributiva (DURC).

Il provvedimento di proroga o di diniego è adottato entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa.

Dalla scadenza del termine di gestione e fino alla ricezione del provvedimento ministeriale, è fatto espresso divieto ai Confidi di utilizzare le risorse del fondo rischi.

Restituzione delle risorse del fondo rischi

Nei casi di mancata presentazione della domanda di proroga o di diniego, il decreto disciplina una procedura articolata di restituzione, distinguendo tra:

  1. Restituzione immediata
  • da effettuare entro 60 giorni;
  • per un importo pari alla differenza, se positiva, tra:
    • dotazione del fondo rischi alla scadenza del termine di gestione;
    • importo del garantito in essere alla medesima data.
  1. Restituzione differita
  • con cadenza annuale, entro il 1° marzo di ciascun anno;
  • fino alla completa definizione di tutti gli interventi garantiti o finanziati;
  • basata sul confronto tra la dotazione residua del fondo rischi e il garantito ancora in essere al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

In entrambi i casi è previsto l’obbligo di trasmissione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DSAN) e della relativa documentazione contabile. Il mancato adempimento comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva, con applicazione degli interessi di mora.

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