Consiglio di Stato: i casi di annullamento della sentenza con rinvio

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Consiglio di Stato: i casi di annullamento della sentenza con rinvio

Si segnalano due sentenze emanate dal Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con le quali sono state fornite precisazioni in ordine alle ipotesi di annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di primo grado.

Ipotesi tassative ed eccezionali

In queste (n. 10 e n. 11 del 30 luglio 2018), il Cds ricorda come i casi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado di cui all’articolo 105 c.p.a. sono eccezionali e tassativi, non suscettibili, ciò posto, di interpretazioni analogiche o estensive.

Quanto detto in coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello.

Casi che non giustificano l’annullamento con rinvio:

a) erronea dichiarazione

Il Collegio amministrativo ha evidenziato come non costituisca, di per sé, un caso di annullamento con rinvio l’eventuale erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado.

Difatti, la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non porta, se la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, alla lesione del diritto di difesa, né tanto meno determina un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione.

b) Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Nemmeno la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – ha continuato l’Adunanza plenaria - costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio, e ciò anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente.

Ne consegue che, anche in questa ipotesi, una volta ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado, facendo applicazione, ossia, del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello.

Ipotesi di annullamento con rinvio: difetto assoluto di motivazione

Per contro, il Consiglio ha precisato che il difetto assoluto di motivazione costituisce un’ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado.

E questo, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, si identifica:

  • nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico;
  • nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
  • nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile.

Si riscontra, ossia, quando “le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’articolo 111, comma 5, della Costituzione

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