Consulenza giuridica nello Statuto del contribuente: linee guida Dogane

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Con la circolare 19 gennaio 2026, n. 3/D, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito le linee guida operative per l’applicazione dell’istituto della consulenza giuridica disciplinato dall’articolo 10-octies della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Il documento completa il quadro attuativo della riforma dello Statuto del contribuente, chiarendo le modalità di presentazione delle istanze, lo svolgimento dell’istruttoria, i termini di risposta e gli effetti delle risposte rese, con riferimento ai tributi rientranti nella competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Quadro normativo di riferimento

L’istituto della consulenza giuridica è stato introdotto dall’articolo 10-octies dello Statuto del contribuente, inserito dal Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

Successivamente, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con decreto 24 giugno 2025, ha dato attuazione alla norma primaria, disciplinando le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria può fornire, su richiesta, consulenza giuridica in materia fiscale su questioni di interesse generale, non riferite a singoli contribuenti.

Il decreto individua quali destinatari della consulenza giuridica:

  • associazioni sindacali e di categoria;
  • ordini professionali;
  • enti pubblici e privati;
  • Regioni ed enti locali;
  • amministrazioni dello Stato.

La circolare ADM n. 3/D/2026 si colloca in tale contesto, fornendo le istruzioni operative di dettaglio per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche in attuazione della determinazione direttoriale 8 agosto 2025, n. 533731.

Che cos’è la consulenza giuridica

La consulenza giuridica è un’attività di natura interpretativa, mediante la quale l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti ufficiali su disposizioni tributarie che presentano profili di incertezza applicativa, a condizione che le questioni:

  • abbiano rilevanza generale;
  • non riguardino fattispecie concrete riferibili a singoli contribuenti.
L’istituto si distingue dall’interpello, poiché non è volto alla tutela di una posizione soggettiva individuale, ma alla corretta e uniforme interpretazione della normativa fiscale.

Per i tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, la circolare precisa che resta ferma l’applicazione della disciplina unionale specifica.

Ambito soggettivo e oggettivo della consulenza giuridica

Ambito soggettivo

La richiesta di consulenza giuridica può essere presentata esclusivamente dai soggetti collettivi individuati dall’articolo 10-octies della legge n. 212/2000.

I singoli contribuenti sono espressamente esclusi dall’accesso all’istituto.

Ambito oggettivo

La consulenza giuridica riguarda quesiti interpretativi in materia tributaria rientranti nelle competenze dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare nei settori:

  • dogane;
  • accise;
  • giochi.

Sono considerate inammissibili le istanze che:

  • si riferiscono a casi individuali;
  • presentano una descrizione generica o incompleta della questione;
  • riguardano profili già chiariti da documenti di prassi;
  • sono presentate in presenza di attività di controllo o procedimenti noti all’istante.

Presentazione dell’istanza

La circolare ADM n. 3/D/2026 precisa che l’istanza di consulenza giuridica:

  • è presentata in carta libera;
  • non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.

L’istanza può essere trasmessa mediante:

  • posta elettronica certificata (PEC);
  • spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • consegna a mano.

L’invio deve essere effettuato agli indirizzi delle Direzioni centrali competenti per materia (Dogane, Accise, Giochi), individuate ai sensi dell’articolo 2 della determinazione direttoriale 8 agosto 2025, n. 533731, reperibili sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Istruttoria dell’istanza

Termine di risposta

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 24 giugno 2025, l’Amministrazione fornisce risposta entro il termine ordinatorio di 120 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Il termine:

  • è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno;
  • è differito al primo giorno lavorativo successivo se scade di sabato o in giorno festivo.

Prerogative dell’Amministrazione

Per consentire una corretta istruttoria, la normativa riconosce all’Amministrazione tre specifiche prerogative.

Regolarizzazione dell’istanza
Qualora l’istanza non presenti i requisiti previsti, la Direzione centrale competente invita l’istante alla regolarizzazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito.
In mancanza, l’istanza si intende rinunciata.
Il termine di 120 giorni decorre dalla data di comunicazione della regolarizzazione.

Integrazione documentale
Se la documentazione allegata non consente di fornire risposta, la Direzione competente può richiedere, una sola volta, l’integrazione dei documenti.
L’istante deve provvedere entro 60 giorni, pena la rinuncia all’istanza.
Il termine di risposta decorre dalla ricezione della documentazione integrativa.

Parere preventivo di altra Amministrazione
Ove necessario, la Direzione centrale competente può richiedere un parere preventivo ad altra Amministrazione, da rendersi entro 60 giorni.
In caso di mancata risposta, l’istanza è dichiarata improcedibile.
Il termine di 120 giorni resta sospeso fino alla ricezione del parere.

Ulteriori fasi istruttorie

Ai fini della valutazione dell’ammissibilità, la Direzione centrale competente può richiedere informazioni alle Direzioni territoriali, che devono fornire riscontro entro 30 giorni.

Qualora la questione presenti particolare complessità giuridica, le Direzioni centrali possono richiedere un parere alla Direzione Legale e Contenzioso, indicando la soluzione interpretativa ritenuta corretta.
Il parere, non vincolante, è reso entro 30 giorni.

Al termine dell’istruttoria, lo schema di risposta è trasmesso all’Ufficio Affari giuridici e normativi per la verifica di coerenza con le linee interpretative generali.

Modalità di comunicazione della risposta

La risposta è comunicata al soggetto istante non prima che siano decorsi dieci giorni dalla trasmissione dello schema all’Ufficio Affari giuridici e normativi.

La comunicazione avviene mediante:

  • posta elettronica certificata (PEC);
  • raccomandata con avviso di ricevimento.

La risposta è inoltre pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Effetti della consulenza giuridica

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto 24 giugno 2025, la presentazione dell’istanza:

  • non incide sulle scadenze tributarie;
  • non sospende né interrompe i termini di decadenza e prescrizione;
  • non produce effetti vincolanti per i contribuenti rappresentati;
  • non dà luogo a risposte autonomamente impugnabili.
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