Credito d’imposta R&S. Escluso per ricerca commissionata dall’estero

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Credito d’imposta R&S. Escluso per ricerca commissionata dall’estero

Credito d’imposta R&S non fruibile, dall’anno 2020, se i costi sostenuti dalla società sono poi addebitati alla casa madre francese che ha commissionato l’attività. La precisazione è offerta dalla risposta n. 187 del 17 marzo 2021.

Credito d’imposta R&S. Attività commissionata da soggetto estero

Nei fatti, la società Beta – facente parte di un gruppo - svolge all’interno dei propri laboratori attività di ricerca e sviluppo; in base a degli accordi di gruppo, riaddebita i costi della propria R&S alla casa madre francese che ne diventa una comproprietaria in termini di proprietà intellettuale.

Ci si pone l’interrogativo se è possibile applicare il credito d'imposta per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

L’agevolazione è stata avviata dall'articolo 3, DL n. 145/213, poi modificato dal comma 209, articolo 1, L. n. 160/2019.

Nell’ambito della ricerca commissionata va ricordata la circolare 6/E/2016 che ha chiarito come sia da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi; infatti, in questo caso l'impresa commissionaria non sostiene i relativi costi che vengono riaddebitati alla committente, reale sostenitrice dell'onere.

Successivamente:

  • la legge di Bilancio 2017, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, ha previsto l’equiparazione, ai fini del credito d’imposta, del soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto di committenti non residenti al soggetto residente;
  • la legge di Bilancio 2020, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2020, ha riconosciuto un credito d'imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, secondo le condizioni e le misure di cui ai commi da 199 a 206, senza reiterare la disposizione recante la disciplina per le attività di ricerca svolte dal commissionario residente per conto di committenti non residenti.

A fronte di tutto questo, dal 1° gennaio 2020, si devono ritenere escluse dal credito d’imposta in parola le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.

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