Vaccino HPV. Consulta: sì a indennizzo per danni da vaccinazione raccomandata

Pubblicato il



Vaccino HPV. Consulta: sì a indennizzo per danni da vaccinazione raccomandata

Nuova pronuncia della Consulta in tema di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni.

Consulta: indennizzo esteso ai danni da vaccino anti-HPV

Con sentenza n. 150 del 25 settembre 2023, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Roma, dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 210/1992.

Questo nella parte in cui tale disposizione non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni permanenti all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-HPV.

La norma in esame - censurata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione - prevede il diritto all’indennizzo a beneficio di chi abbia subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria nazionale.

Nel caso in cui il giudice rimettente era stato chiamato a decidere, la vaccinazione effettuata era "raccomandata" dalle autorità competenti ed era stato accertato il nesso di causalità tra lo sviluppo della patologia permanente e la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV.

Per la Corte territoriale, quindi, attesa l'attuale formulazione della norma in parola e vista l’impossibilità di percorrere la via di un’interpretazione costituzionalmente conforme della medesima, solo la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale avrebbe potuto consentire di riconoscere alla parte danneggiata il diritto all’indennizzo.

Vaccini obbligatori, estensione indennizzo

La Consulta ha giudicato fondate le questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati.

Questo, dopo aver rammentato di essersi più volte pronunciata in favore dell'estensione del diritto all'indennizzo in parola anche in presenza di vaccinazioni che le autorità pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva.

In ambito medico - si legge, quindi, nella decisione - raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite quali azioni “egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo”.

La ragione alla base del diritto all’indennizzo risiede, del resto, nel perseguimento con la propria condotta dell’interesse collettivo alla salute e non nella obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse.

La scelta tecnica dell’obbligatorietà o della raccomandazione, infatti, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorità pubblica, può dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non possono condizionare la previsione o l’assenza del diritto all’indennizzo.

Ferma restando, quindi, la diversità di tali due scelte, non vi sarebbe, tra obbligo e raccomandazione, una diversità di tipo qualitativo.

Vaccino raccomandato con diffusa campagna vaccinale? Indennizzo

Ebbene, per la Consulta, nel caso specifico della vaccinazione anti-HPV, la mancata previsione del diritto all’indennizzo contrasterebbe con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., in considerazione della ampia e diffusa campagna vaccinale concernente tale profilassi.

Di conseguenza, la norma censurata, nel non prevedere il diritto all’indennizzo per il vaccino anti-HPV, "si pone in contrasto con i plurimi parametri costituzionali evocati nell’ordinanza di rimessione".

Segnatamente, l'articolo in esame si porrebbe in contrasto:

  • con l'art. 2 Cost., attesa la violazione del principio di solidarietà che impone alla collettività di essere, per l’appunto, “solidale” con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell’interesse collettivo;
  • con l’art. 3 Cost., in quanto pregiudica irragionevolmente chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività, rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti;
  • con l’art. 32 Cost., privando di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito