Decreto fiscale manipolato con scudo capitali all’estero e non punibilità. Cndcec, sanatoria al test convenienza

Pubblicato il



Decreto fiscale manipolato con scudo capitali all’estero e non punibilità. Cndcec, sanatoria al test convenienza

Il decreto fiscale si tinge di giallo. Il testo, in via ufficiosa sul tavolo del presidente Mattarella, è stato manipolato. Il ministro Di Maio spiega che la parte sullo scudo per i capitali all’estero e la non punibilità per chi evade non sono stati votati dal CdM.

Si tratta di poche frasi che introducono con la pace fiscale, appunto, uno scudo fiscale per i capitali esteri e un condono per il reato di riciclaggio.

Ma c'è ancora margine per intervenire con lo stralcio della parte incriminata: il testo, solo in visione di cortesia al Colle, è da considerare carta straccia, spiega il premier Conte.

Prima di arrivare in via ufficiale, inoltre, il decreto ha bisogno della bollinatura della Ragioneria generale dello stato.

Intanto, si arricchisce di dettagli la parte della sanatoria e delle definizioni

La versione non definitiva del decreto con la pace fiscale, prevede la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa speciale per sanare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive sui redditi, di ritenute e contributi previdenziali, Ivie/Ivafe, Iva e Irap.

Imposte sostitutive:

  1. aliquota del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali, di Ivie/Ivafe, Iva e Irap;
  2. aliquota del 20% ai fini delle maggiori ritenute;
  3. aliquota media ai fini Iva (ove non sia possibile determinare l’aliquota media, l’imposta sostitutiva verrà determinata secondo l’aliquota ordinaria).

La soglia massima della sanatoria,100mila euro, sarà:

  • per singola imposta;
  • per singolo periodo d’imposta.

Per chi non si avvarrà della mano tesa del Governo gli accertamenti sono prolungati di 3 anni, per le imposte che potevano essere oggetto di integrativa.

La possibilità di definizione agevolata dei carichi mediante compensazione dei crediti certificati vantati nei confronti della Pa, prevede che siano utilizzabili i crediti vantati a seguito di prestazioni riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Dal Cndcec il calcolo della convenienza: massimo beneficio sopra ai 75mila

Dai calcoli effettuati dal Consiglio nazionale dei commercialisti, emerge la forchetta entro cui conviene avvalersi della sanatoria - condono per i commercialisti - con integrativa speciale.

Si legge che: il condono mediante dichiarazione integrativa e flat tax del 20% sostitutiva della ordinaria tassazione Irpef e relative addizionali regionali e comunali, con limite massimo di emersione pari a 1/3 dell’imponibile già dichiarato e tetto massimo a 100.000 euro, consente il massimo vantaggio fiscale ai contribuenti che fanno emergere redditi non dichiarati che si aggiungono a redditi già dichiarati per almeno 75.000.

Denunciando questo ammontare di reddito si ottiene uno sconto del 56% rispetto alla tassazione ordinaria che su quello stesso maggior reddito è stata applicata a chi lo ha dichiarato sin da subito.

E il calcolo è presto fatto: la percentuale di sconto è dovuta alla differenza tra il 46% di tassazione ordinaria sui redditi eccedenti 75.000 euro (43% di Irpef + 3% medio di addizionali regionali e comunali) e il 20% di flat tax sostitutiva.

Il minimo di agevolazione si avrà con l'emerso sotto i 22.000 euro di “reddito di partenza”: il vantaggio che passa da oltre il 50% a meno del 25%.

Si azzera il beneficio con l'emersione dai 12.000 euro di “reddito di partenza” in giù.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, chiosa: “Non compete a noi commentare l’opportunità politica di fare o non fare un condono, non lo abbiamo mai fatto e mai lo faremo... Sul piano tecnico ci limitiamo a osservare la peculiarità della scelta di introdurne uno e al tempo stesso di accompagnarlo a paletti che ne disincentivano l’utilizzo”.

Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 17 ottobre 2018 - Decreto fiscale. Le definizioni partono dall'entrata in vigore - G. Lupoi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito