D.L. Ristori quater, nuova sospensione dei versamenti
Pubblicato il 01 dicembre 2020
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Con l'art. 2 della quarta edizione del Decreto Ristori, il Governo emana la sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali scadenti nel mese di dicembre 2020.
La misura, prevista dal Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 149, prevede la sospensione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato, aventi ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 che hanno accusato una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di competenza novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dei termini di scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi a:
- ritenute fiscali alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Tali versamenti, ai sensi del comma 2, risultano, altresì, sospesi per i soggetti che hanno intrapreso l'attività successivamente al 30 novembre 2019.
Non sono soggetti alla predetta verifica di fatturato con accesso al beneficio i soggetti che esercitano:
- attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3 novembre 2020, purché rientranti nel sopradetto ambito territoriale nazionale;
- attività dei servizi di ristorazione aventi sede legale o operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute;
- attività individuate nell'allegato 2 del Decreto Ristori-bis ovvero attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa, nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con primo versamento alla medesima data.
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