Doppia imposizione Le nuove regole Ue per risolvere le controversie

Pubblicato il



Doppia imposizione Le nuove regole Ue per risolvere le controversie

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale Ue del 10 ottobre 2017, la direttiva n. 2017/1852 con le nuove regole per la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione del reddito ed eventualmente del capitale.

La direttiva introduce uno strumento di risoluzione delle controversie, volto a ridurre il contenzioso che dovesse sorgere tra gli Stati membri in caso di applicazione degli accordi che prevedono l’eliminazione della doppia imposizione in conseguenza della potestà impositiva esercitata dai singoli Paesi.

Particolarmente significativo è l'articolo 3 che, in tema di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, riconosce ai soggetti interessati la possibilità di presentare un “reclamo”, relativamente ad una questione controversa in materia di doppia imposizione, all’autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessanti, chiedendone la risoluzione.

La direttiva 2017/1852, da un punto di vista pratico, suddivide il percorso di risoluzione delle controversie in tre fasi:

- la denuncia, che prevede che il contribuente possa presentare reclamo relativo ad una questione controversa a ciascuna autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessati;

- la procedura amichevole, che si apre se entro sei mesi dal ricevimento del reclamo la denuncia venga accettata, a meno che le autorità competenti non decidano di risolvere la questione su base unilaterale;

- la procedura di risoluzione della controversia da parte della commissione consultiva, che si innesca in caso di fallimento della procedura amichevole, istanza inammissibile, infondata o senza accordo.

Le regole fissate interesseranno tutti i contribuenti a condizione che le imposte rientrino nel campo di applicazione dell’accordo in materia di doppia imposizione.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

Le regole della direttiva 2017/1852 dovranno essere recepite in atti normativi e regolamentari dai singoli Stati membri entro il 30 giugno 2019.

L'applicazione è prevista alle controversie tra Stati membri circa l’interpretazione e l'applicazione di accordi e convenzioni, instaurate a decorrere dal 1° luglio 2019 e che riguardano redditi o capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 o in data successiva.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 6 luglio 2017 - Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, soggetti tenuti a comunicare – A. Lupoi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito