Entrate: applicazione del principio di derivazione rafforzata anche alle imprese Ita Gaap

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Entrate: applicazione del principio di derivazione rafforzata anche alle imprese Ita Gaap

Una società operante nel settore del commercio all’ingrosso, che ha stipulato con una società di gestione di un fondo immobiliare alcuni contratti, tra cui anche un contratto di locazione, e che si vede riconoscere dalla stessa società, proprietaria dell'immobile, un contributo a fronte dei lavori di ristrutturazione eseguiti, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per conoscere se sia corretto far concorrere tale contributo alla formazione della base imponibile IRES e IRAP pro-rata temporis così come imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall’articolo 83 del TUIR e secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini dell’IRAP.

La società ritiene che, sotto il profilo contabile, sia corretto rilevare il contributo non in base al momento in cui sorge giuridicamente il diritto al riconoscimento (esercizi 2017 e 2018), bensì lungo la durata dei contratti (di Comodato e Locazione), come previsto dal SIC 15 “Leasing operativo-Incentivi”, dal momento che i principi contabili nazionali non contengono né una disciplina specifica né una disciplina applicabile in via analogica alla fattispecie in esame.

Principio di derivazione rafforzata anche alle imprese Ita Gaap

La risposta dell’Agenzia esula dalla valutazione sulla correttezza della rappresentazione contabile scelta dalla società in relazione al contributo ricevuto per l’esecuzione dei lavori, mentre si sofferma sul piano dei riflessi fiscali del comportamento contabile adottato, ricordando, a tal proposito, che l’articolo 83 del TUIR, come modificato dall’articolo 13- bis, comma 2, lettera a), numero 1, del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, estende il principio di derivazione rafforzata, previsto per i soggetti IAS adopter, anche ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, assumendo, ai fini fiscali, le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni adottate in bilancio.

Tenendo conto della funzione economico-sostanziale alla base dei contratti intercorsi con la società locatrice – secondo la risposta n. 100/2018 - “la società istante ha ritenuto corretto qualificare il contributo in esame come incentivo riconosciuto per la “conduzione” dell’immobile, piuttosto che come “ristoro” per gli interventi di ristrutturazione operati. Ne è derivata, sul piano contabile, la ripartizione della somma ricevuta pro rata temporis per l’intera durata del contratto di locazione a diretta riduzione del canone pattuito”.

Di qui la conclusione dell’Agenzia, secondo la quale è confermata l'applicazione del principio di derivazione rafforzata anche alle imprese Ita Gaap che redigono il bilancio in base alle norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali.

Pertanto, “si ritiene che la qualificazione e l’imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare riconoscimento fiscale”; ad analoghe conclusioni si giunge anche con riferimento all’IRAP, dato il principio di presa diretta dal bilancio che informa il tributo regionale.

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