Estradizione? L’impugnazione contro la misura cautelare perde di interesse

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Se l’imputato viene estradato in altro Paese, l‘impugnazione promossa dallo stesso contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare coercitiva disposta a suo carico nel corso del procedimento in Italia, diviene inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse, e ciò, in considerazione della “natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione e avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna”.

E’ quanto precisato dai giudici delle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 6624 del 17 febbraio 2012 dove viene anche precisato come l’interesse all’impugnazione non possa essere ravvisato nemmeno nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, “in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza - irrevocabile - favorevole all’estradizione”.
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