Il reato di evasione cancellato dall'adesione con accertamento

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La sentenza della Corte di Cassazione n. 5640, del 14 febbraio 2012, stabilisce che se l'imposta accertata scende al di sotto della soglia di punibilità, a seguito del consenso del contribuente all'accertamento con adesione o a concordato fiscale, viene meno l'accusa di evasione.

Inoltre: il giudizio penale non è soggetto a vincoli rispetto all'esito del giudizio tributario, ma può discostarsi dall'imposta stabilita da quest'ultimo solo provvedendo ad accertamenti e dimostrando l'esistenza di elementi tali da confermare il valore iniziale dell'imposta richiesta e quindi i reati associati. In caso contrario, deve uniformarsi a quanto concordato dalle parti del rapporto.

Il caso riguarda un contribuente al quale erano stati sequestrati i beni per il valore dell'imposta evasa e che, dietro accertamento con adesione, vedeva cancellato il reato e il conseguente dissequestro dei beni, a seguito della definizione di un importo dell'imposta al di sotto della soglia di punibilità. Il ricorso alla Cassazione del Pm, che contestava la mancata considerazione dell'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, è stato respinto.
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