L'emissione di fatture inesistenti è punita a prescindere dall'effettiva evasione

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 26138 depositata l'8 luglio 2010, ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano condannato l'amministratore di una S.r.l. per avere emesso fatture per operazioni inesistenti in favore di altra società sempre da lui amministrata. L'imputato aveva adito i giudici di legittimità sostenendo che non poteva essere ritenuto responsabile penalmente per il reato addebitatogli in quanto non si era concretizzata alcuna attività fraudolenta e l'operazione relativa alla fatturazione era stata successivamente effettuata. 

Di diverso avviso i giudici di Cassazione secondo cui l'evasione dell'imposta non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti “ma configura un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente”. In definitiva – si legge nel testo della sentenza - per integrare il reato “è sufficiente che l'emittente di fatture si proponga il fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente l'evasione"
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Fatture inesistenti, si paga sempre - Alberici

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