Liberazione anticipata: in rilievo anche il lavoro svolto in carcere

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4522 depositata lo scorso 8 febbraio 2011, ha accolto il ricorso avanzato da un uomo, detenuto, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo, nel riconoscere il periodo utilmente valutabile ai fini della richiesta di liberazione anticipata aveva omesso di valutare il lavoro dallo stesso svolto in carcere “comprovante un suo impegno di recupero umano e sociale”.

La Corte di legittimità, in particolare, ha rinvenuto in tale omessa valutazione un vizio di motivazione “posto che sia del tutto pacifico che l'attività lavorativa svolta in carcere non possa essere ignorata ai fini in parola onde stabilire se dalla stessa – per qualità, durata, svolgimento a richiesta ecc. - sia positivamente desumibile, in una con ogni altro elemento di pertinente valutazione, l'inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione meritevole di riscontro”.
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