Niente condanna per il direttore del giornale telematico

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Con sentenza n. 35511 depositata lo scorso 1° ottobre 2010, la Cassazione ha annullato, senza rinvio, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” una decisione con cui la Corte di appello di Milano aveva dichiarato di non doversi procedere “per intervenuta prescrizione” nei confronti di un direttore di un periodico telematico, imputato del reato di cui all'articolo 57 del Codice penale. 

L'accusa di non aver impedito, quale direttore di giornale, che tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione fossero commessi reati era derivata dal fatto che nel web era stata pubblicata una lettera diffamatoria nei confronti, tra gli altri, dell'ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli. 

L'imputato aveva impugnato la sentenza in esame negando che la condotta addebitatagli fosse riconducibile ad una fattispecie astratta di reato, nella specie quella disciplinata dall'articolo citato. 

I giudici della Quinta sezione penale, nel ricordare come la giurisprudenza abbia concordemente negato l'assimilabilità del mezzo telematico al concetto di stampato stante l'assoluta “eterogeneità” della telematica rispetto alla stampa, ha affermato che, allo stato, “il sistema non prevede la punibilità ai sensi dell'articolo 57 c.p. del direttore di un giornale online”.
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