Niente insulti al dipendente suscettibile ai rimproveri

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E' stata confermata, da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 35099 del 29 settembre 2010 – la decisione di condanna per ingiuria impartita dai giudici di prime cure nei confronti di un datore di lavoro che, dopo aver ripreso una dipendente per il suo scarso rendimento, aveva appellato quest'ultima come “str.....” in quanto la stessa non aveva gradito il rimprovero subito. 

La difesa dell'imputato mirava a minimizzare l'accaduto assumendo che l'espressione utilizzata dal datore romano era ormai di uso comune e, nella specie, era consistita in una forma di linguaggio “bonaria, rassicurante e non offensiva” attraverso cui il datore aveva invitato la dipendente a non prendersela. 

Diversa l'interpretazione dei giudici di legittimità, secondo cui il datore aveva criticato la suscettibilità della donna utilizzando un termine che attribuisce al destinatario la qualifica di persona meritevole di disprezzo e disistima; inoltre, anche il contesto in cui il tutto era avvenuto non attenuava la carica offensiva dell'espressione. Per i giudici della Quinta sezione penale, infatti, il datore aveva agito nella consapevolezza di recare offesa e danno alla dipendente proprio per il mancato gradimento del precedente rimprovero.
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