No alla ricusazione del giudice per la pendenza di una causa col difensore

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Con sentenza n. 27711 depositata lo scorso 16 luglio, la Terza sezione penale di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un legale avverso la decisione con cui la Corte d'appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione nei confronti del magistrato monocratico del Tribunale di Taranto, nell'ambito di un procedimento penale in capo ad un cliente del ricorrente. 

L'avvocato sosteneva che la dichiarazione di ricusazione del giudice per grave inimicizia intercorrente tra lo stesso e una delle parti private, in base ad interpretazione costituzionalmente orientata, andasse estesa anche alla posizione del difensore di parte; nella vicenda in esame, cioè, il legale pretendeva che venisse considerata rilevante, ai fini della ricusazione, l'esistenza di un procedimento civile pendente tra lo stesso ed il magistrato di specie. 

Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, “la sola citazione in giudizio del magistrato per responsabilità extracontrattuale in un procedimento pendente tra il giudice e il difensore della parte”, non essendo idonea a qualificare il giudice come “debitore” del difensore, non può concretizzare, di per sé, “una legittima causa di ricusazione”. Inoltre, i giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal legale nei confronti dell’articolo 36 del Codice penale e ciò sull'assunto secondo cui “solo il rapporto di ostilità tra giudice e parte costituisce serio e univoco pericolo per la serenità e imparzialità del giudizio”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 20 - Notizie In breve – Cassazione

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